Hypo Tirol Bank AG vince il contenzioso per il rimborso di ritenute da interessi
Pubblicato il: 8/11/2023
Nel contenzioso, Hypo Tirol Bank AG è affiancata dagli avvocati Chiara Sozzi, Giuseppe Zizzo e Claudio Lucisano.
Hypo Tirol Bank AG, società austriaca esercente attività bancaria, ha percepito nel 2007 e 2008 interessi su titoli di Stato ed obbligazioni emessi in Italia, assoggettati a ritenuta di imposta nella misura del 12,5%, ai sensi dell’art. 26, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973; ha successivamente presentato istanza di rimborso delle somme ritenute, ai sensi dell’art. 11, paragrafo 3, lett. b, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Austria del 29/06/1981, ratificata con l. n. 762/1984, in forza della quale gli interessi provenienti da uno degli stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se sono pagati all’altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale, deducendo di essere interamente posseduta dal Land Tirolo austriaco.
La Commissione tributaria provinciale di Pescara accoglieva il ricorso proposto contro il diniego espresso dell’istanza di rimborso. La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, rigettava l’appello.
In particolare i giudici di secondo grado evidenziavano che, se è vero che l’autocertificazione della società non può costituire prova nei giudizio di rimborso, nel caso di specie la società aveva prodotto l’attestazione di una società di revisione indipendente che confermava la circostanza che essa fosse l’effettiva beneficiaria degli interessi, relazione avente valore presuntivo, non specificamente contestata e le cui risultanze trovavano conferma nelle attestazioni da parte della Clearstream Banking s.a., Deutsche Borse group, camera di compensazione con funzione di registrazione dei rapporti interbancari; riteneva che a fronte del deposito di siffatta documentazione l’Agenzia non poteva limitarsi a ritenere non assolto l’onere di parte ma doveva confutarne le circostanze, il che non era avvenuto.
Evidenziava altresì che il fatto che gli interessi percepiti non fossero riconducibili all’attività svolta dalla stabile organizzazione presente in Italia era oggetto di un’eccezione dell’ufficio, su cui gravava il relativo onere probatorio, non assolto, e comunque la parte aveva allegato i bilanci di tale stabile organizzazione.
Contro tale sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate in base a tre motivi. Resiste con controricorso la società.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore di Hypo Tirol Bank AG, spese che liquida in euro 13.300,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CP.