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Why Leather soccombe nel giudizio contro l'Agenzia delle Entrate


Pubblicato il: 8/11/2023

Nel contenzioso, Why Leather (O.P. Pellami S.r.l.) è assistita dagli avvocati Loris Tosi e Giuseppe Marini.

All’esito di attività di verifica fiscale sugli anni di imposta 2006-2011 venivano elevati 14 avvisi di accertamento nei confronti dell’allora società O.P. Pellami s.r.l., nonché delle socie Danieli Arianna e Cristina, contestando nella sostanza una serie di operazione inesistenti, intessute con 12 imprese fittizie, donde veniva disconosciuti i costi e negata la detrazione dell’Iva.

Reagivano la società O.P. Pellami e le socie in proprio, ciascuna per i propri profili di competenza, contestando il carattere ondivago degli atti impositivi, talvolta improntanti su operazioni oggettivamente inesistenti, talaltra contestando operazioni soggettivamente inesistenti. Infine invocavano la buona fede, protestando la propria ignoranza sul prosieguo delle operazioni, oltre la spera societaria, e sul loro carattere fraudolento.

Il collegio di prossimità apprezzava parzialmente le ragioni delle parti contribuenti, riconoscendo la buona fede su operazioni qualificate soggettivamente inesistenti, negando la buona fede e, per l’effetto, annullando la ripresa a tassazione su disconoscimento dei costi di acquisto, mentre confermava l’impianto impositivo sui profili Iva. L’Irap era annullata per aspetti procedimentali di ritardo nella notificazione.

Insorgevano tanto le parti private che la parte pubblica, ciascuna per i propri profili di soccombenza, ove il collegio d’appello rigettava il gravame delle contribuenti ed accoglieva parzialmente le doglianze dell’Ufficio, con riguardo alla tempestività della notifica Irap. Ricorrono per cassazione le parti private, spiegando cinque mezzi, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. Nelle more del giudizio, le contribuenti Danieli Arianna e Danieli Cristina aderivano alla definizione agevolata e chiudevano il contenzioso.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso limitatamente alle sig.e Arianna e Cristina Danieli, con spese processuali a carico di chi le ha anticipate, per adesione alla definizione agevolata; rigetta il ricorso proposto dalla Why Leather s.r.l.. Condanna la parte ricorrente Why leather s.r.l. alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in €.diecimilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito.