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Rigettato il ricorso di Fingen S.p.A. in materia Ires e regime CFC


Pubblicato il: 8/21/2023

Nel contenzioso, Fingen S.p.A. è affiancata dall'avvocato Silvio Pittori.

Fingen Spa deteneva sin dall’anno 2009, e fino al maggio 2012, una partecipazione totalitaria nella società Alpha Beta Hong Kong Limited, residente in Hong Kong, Paese incluso nella c.d. Black List. Presentava istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina CFC in relazione ai redditi realizzati dalla società controllata negli anni 2009 e 2010, conseguendo provvedimento d’inammissibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Nel maggio 2012 cedeva la propria partecipazione nella società asiatica, conseguendo una plusvalenza di € 38.871.880,92 (ric., p. 3). Sembra quindi opportuno ricordare che in relazione a tale plusvalenza la società proponeva un’ulteriore istanza di disapplicazione, sostenendo di aver dimostrato che dalla cessione non era conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Paesi dalla fiscalità privilegiata. L’Amministrazione finanziaria respingeva anche questo interpello.

Il provvedimento negativo conseguito era impugnato dalla società, e ne nasceva il procedimento, le cui fasi di merito si sono concluse con decisione n. 9146 del 2018, pronunciata dalla CTR del Lazio, anch’esso giunto all’esame di questa Corte regolatrice, recante RGN 18731/2019, alla cui decisione si opera espresso richiamo, procedimento che è stato trattato contestualmente, non ritenendosi opportuno riunire i procedimenti in considerazione della loro diversa natura.

La società aveva quindi prudenzialmente sottoposto a tassazione la plusvalenza conseguita ma, ritenuto che il tributo non fosse dovuto, proponeva istanza di rimborso ai fini Ires, nella misura di Euro 658.356,00, ritenendo di avere diritto all’esenzione nella misura del 95% della plusvalenza realizzata. L’Amministrazione finanziaria non rispondeva.

La Fingen Spa impugnava il silenzio-rifiuto opposto dall’Ente impositore, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, che respingeva il suo ricorso. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, la società spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che confermava la decisione della CTP. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dalla CTR, la Fingen Spa, affidandosi a diciannove motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. La contribuente ha quindi depositato anche memoria.

La Corte rigetta il ricorso proposto dalla Fingen Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 12.300,00, oltre spese prenotate a debito.