Accolto il ricorso di AE in materia di operazioni soggettivamente inesistenti
Pubblicato il: 8/11/2023
Nel contenzioso, A. Abete S.r.l. è affiancata dagli avvocati Nicola Lucariello e Marco Paganuzzi.
La società A. Abete s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento con il quale era rideterminata l'iva per l'anno 2013 a seguito di verifica fiscale: in particolare, l'Ufficio contestava la deducibilità di costi e iva riferiti a sei fatture emesse dalla soc. Napoli MA.MA. s.r.l. per sponsorizzazioni sportive in quanto derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti.
La CTP accoglieva in parte il ricorso ritenendo non dubbio che la società ricorrente avrebbe dovuto avvedersi che alcune delle fatture in discussione quelle con i nn.ri 116, 128, 151, 173, erano state emesse dalla ASD Napoli Mama Futsal, soggetto con il quale nessun rapporto contrattuale intercorreva neppure per il tramite di concessionario asseritamente gestore dei diritti sportivi e di immagini.
Diversamente doveva dirsi, secondo il giudice di primo grado, per le fatture nn. ri 144 e n. 192, emesse dalla soc. Real Vesuviana, ente per la cui sponsorizzazione era stato stipulato un contratto con la società Napoli MA.MA. a r.l. a favore della quale era stato effettuato il pagamento, nel qual caso secondo la CTP vi era prova documentale della intermediazione operata dalla soc. Napoli MA.MA. a r.l. nei confronti della ASD che realizzava la sponsorizzazione e del rapporto giuridico trilaterale esistente, ovvero il ruolo della mandante ASD e della mandataria Napoli MA.MA. a r.l. e pertanto l’”assenza di discrasie tra la rappresentazione documentale e la realtà attinente i soggetti coinvolti nell’operazione”.
L'Agenzia delle entrate e la società proponevano distinti appelli alla pronuncia di primo grado; la contribuente proponeva anche appello incidentale; la CTR con la pronuncia impugnata rigettava gli appelli riuniti confermando la sentenza di primo grado.
Ricorre a questa Corte l'Amministrazione finanziaria con atto affidato a un motivo; la società contribuente resiste con controricorso e presenta ricorso incidentale articolato in sei motivi; la stessa ha anche depositato istanza di discussione orale e memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.
La Corte accoglie il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata limitatamente al profilo oggetto di accoglimento e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità; rigetta il ricorso incidentale; condanna parte ricorrente incidentale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7.600,00 oltre a spese prenotate a debito.