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Accolto parzialmente il ricorso di Tom Trans in materia di sanzioni IVA


Pubblicato il: 8/11/2023

Nel contenzioso, Tom Trans S.r.l. è affiancata dall'avvocato Walter Tammetta.

La società Tom Trans s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento notificatole ai fini iva per l'anno 2006 a seguito della qualificazione di una serie di cessioni e locazioni aventi per oggetto autocarri come trasferimento di complessa aziendale soggetta a imposta proporzionale di registro.

L'Amministrazione finanziaria riteneva, in sintesi, che gli atti sottoposti a controllo intercorsi tra la società Martone s.r.l. e la società Tom trans s.r.l. in quanto qualificati come cessione di azienda non dovevano essere sottoposti ad iva e conseguentemente tali importi, oggetto di detrazione da parte della ricorrente, andavano recuperati a tassazione.

La CTP accoglieva il ricorso; appellava l'Ufficio.

Con la pronuncia impugnata il giudice dell'appello ha ritenuto, dopo aver esaminato la composizione della compagine sociale della società Martone s.r.l. e della società Tom trans s.r.l. e il risultato finale raggiunto dei contraenti, che l'intera operazione era stata posta in essere per consentire ad altro soggetto di svolgere la stessa attività di autotrasporto del cedente il che si traduceva nella cessione di un ramo di azienda.

Non riteneva poi di alcun rilievo ai fini del decidere la circostanza che la Martone s.r.l. avesse continuato a svolgere la propria attività anche se in misura ridotta e prendendo in locazione gli autocarri; tanto più che, come risultava accertato nel PVC redatto dalla Guardia di Finanza che aveva proceduto a controllo, il soggetto cedente rimaneva a “curare” i clienti cosiddetti locali mentre la maggior parte della clientela ulteriore, costituita da quelli non locali, era presa in carico dalla cessionaria.

In forza di tali considerazioni il giudice dell'impugnazione accoglieva il gravame dell'Amministrazione Finanziaria. Ricorre in Cassazione la società Tom Trans s.r.l.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso; rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

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