Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Accolto il ricorso in materia di tributi IVA di Fantinato Lineadolce S.a.s.


Pubblicato il: 8/21/2023

Nel contenzioso, Fantinato Lineadolce S.a.s. è affiancata dagli avvocati Carlo Amato e Giuseppe Marini.

La società contribuente Fantinato Lineadolce S.a.s. di Bruno Fantinato & C. ha impugnato un avviso di accertamento relativo a IVA del periodo di imposta 2006, con il quale si accertava che le cessioni di beni strumentali effettuate dalla società Arte del Dolce S.a.s. alla società contribuente, poste a oggetto di cinque fatture emesse dalla società cedente, dissimulassero una cessione di azienda, esclusa dal campo IVA e assoggettata a imposta di registro, con conseguente disconoscimento della detrazione IVA in capo alla contribuente cessionaria.

L’Ufficio valorizzava diversi elementi indiziari al fine di ritenere provata la volontà del terzo cedente di dismettere l’azienda, quali la compilazione degli Studi di settore il cedente avesse dato ai beni strumentali valore zero, circostanza indicativa secondo l’Ufficio della reale volontà di dismissione dei beni ceduti, nonché la circostanza che le parti dell’operazione di compravendita avessero la stessa compagine sociale, la circostanza della medesima localizzazione delle aziende di cedente e cessionario e la circostanza che cedente e cessionario avessero il medesimo personale, dal che si sarebbe desunta la volontà di trasferimento del compendio aziendale alla società contribuente; l’Ufficio valorizzava, inoltre, anche il comportamento negoziale successivo alla compravendita in oggetto tenuto dalla società cedente, la quale nel periodo di imposta successivo aveva ribaltato alcuni costi sulla cessionaria e aveva proceduto a cedere le rimanenze, comportamento sintomatico, ad avviso dell’Ufficio, della perdita di operatività.

La CTP di Treviso ha accolto il ricorso.

La CTR del Veneto, con sentenza in data 11 novembre 2013, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto preliminarmente il giudice di appello che, ove si tratti di erroneo assoggettamento a IVA, l’Ufficio è tenuto a recuperare l’IVA indebitamente detratta dal cessionario indipendentemente dalla richiesta di rimborso formulata dal cedente. Il giudice di appello ha, poi, valutato tutti gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio e ha ritenuto che l’operazione di cessione dei beni strumentali dissimulasse una cessione di azienda; in particolare, ha dedotto tale conclusione dalla medesima compagine sociale di cedente e cessionario, dalla valorizzazione a zero fatta dal cedente dei beni strumentali in sede di studi di settore e dal comportamento successivo tenuto dal cedente, che non aveva più proseguito nella gestione caratteristica e si era limitato a cedere le rimanenze.

La decisione del giudice di appello è stata fondata sul disposto dell’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo cui nell’interpretazione di un contratto deve darsi rilievo preminente alla causa e alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso; compensa le spese dell’intero giudizio.