Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Rigettato il ricorso di Migservice in materia IVA


Pubblicato il: 8/22/2023

Nel contenzioso, Migservice S.r.l. è affiancata dall'avvocato Gianfranco Vignola.

La società Migservice s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento per iva 2006 con il quale l'Ufficio, con riferimento alla fattura n. 18 emessa per l'ammontare di euro 350.000 nei confronti della società austriaca Sodian Industriereingung gesellschaft M.B.H., con sede in Austria, contestava alla contribuente l’erroneo l'assoggettamento ad iva della prestazione indicata in quanto riferibile ad attività di noleggio di macchinari e non ad attività di consulenza (che beneficia della non imponibilità iva ex art. 7 c. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972); ne riprendeva quindi l’importo che riteneva indebitamente detratto.

La CTP di Verona accoglieva il ricorso. Appellava l'Ufficio.

Con la sentenza gravata la CTR ha accolto l'impugnazione dell'Amministrazione finanziaria sottolineando come dalla perizia che è stata redatta per la cessione del ramo d'azienda si ricava che “non tutti i beni crediti debiti e contratti inerenti il ramo d'azienda in oggetto vengono trasferiti ma solo certi beni e servizi”; inoltre il codice di attività indicato dalla società contribuente era quello corrispondente al noleggio di macchine e di attrezzatura per lavori edile e del genio civile; lo studio di settore presentato era sempre stato quello relativo al predetto codice di attività; tale attività rappresentava al 100% dei ricavi conseguiti. In ultimo, sempre con riferimento al contenuto dello studio di settore, al rigo D08 relativo alla manutenzione ed assistenza tecnica alla società appellata aveva risposto “NO” con ciò escludendo di fatto lo svolgimento dell'attività di consulenza.

Tutte queste circostanze facevano ritenere alla CTR che in sede di conferimento del ramo d'azienda non erano stati ceduti tutti i macchinari i servizi e i dipendenti per cui la società appellata aveva continuato a svolgere la sua attività di sé, risultando non fornita la prova da parte della contribuente di aver fornito una mera consulenza non imponibile ai fini iva.

Ricorre alla Corte la società contribuente con atto affidato a due motivi; resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

La Cassazione rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00 oltre a spese prenotate a debito.