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4U Servizi S.p.A. soccombe nel giudizio avanzato da AE in materia Irap


Pubblicato il: 8/22/2023

Nel contenzioso, la società 4U Servizi S.p.A. è affiancata dall'avvocato Franco Paparella.

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società 4U Servizi s.p.a. un avviso di accertamento con il quale, per quanto ancora di interesse, era stato disconosciuto, per l’anno 2005, il diritto della società ad avvalersi dell’agevolazione di cui all’art. 15, L.R. Sicilia n. 21/2003 in materia di Irap; avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto nella parte relativa all’agevolazione Irap; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, in particolare ha ritenuto che l’agevolazione in materia di Irap, prevista dall’art. 15, L.R. Sicilia n. 21/2003, che prevede l’esenzione dall’Irap per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003, poteva trovare applicazione anche nel caso, oggetto della controversia, in cui la società aveva iniziato l’attività di impresa nel 2003, in quanto, sulla base di una interpretazione della norma secondo la sua ratio, doveva ritenersi che la stessa non intendeva escludere che, nel caso di attività infratriennale, la media non potesse essere calcolata sulla base imponibile di un più ridotto periodo temporale.

L’incompatibilità della previsione normativa in esame con il diritto comunitario, era espressamente previsto che l’agevolazione era subordinata al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato ed alla definizione della procedura di cui all’art. 88, par. 2 e 3, del Trattato e, nelle more o in caso di definizione negativa della procedura, ai limiti comunitari in materia di aiuti di importanza minore; era inammissibile la ragione di doglianza prospettata dall’Agenzia delle entrate relativa al fatto che la società aveva goduto dell’agevolazione oltre i limiti consentiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di importanza minore, poiché si trattava di una questione nuova e priva di specifici riscontri fattuali.

Avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi di censura, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito la società depositando controricorso.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza censurata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario anche relativamente al recupero in materia di Irap e sanzioni. Compensa le spese di lite dei giudizi di merito, condanna la controricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessive euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito.

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