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La Cassazione si pronuncia sul ricorso di Evercom in ambito IVA e Frode Carosello


Pubblicato il: 8/23/2023

Nel contenzioso, Evercom Communication Technology S.r.l. è affiancata dall'avvocato Fabio Pace.

L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società Evercom Communication Technology s.r.l. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2007, aveva recuperato a tassazione costi indeducibili, ai fini Ires e Irap, e contestata l’indebita detrazione dell’Iva relativa ad operazioni di acquisto di telefoni cellulari ritenute inesistenti in quanto effettuate nell’ambito di una frode carosello che aveva coinvolto diverse società; avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva ritenuto non legittima la pretesa relativa agli acquisti effettuati presso società non coinvolte nella frode; avverso la decisione del giudice di primo grado la società e l’Agenzia delle entrate aveva proposto separati appelli.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, previa riunione degli appelli, li ha rigettati, in particolare ha ritenuto che: vi erano diversi elementi di prova presuntiva che portavano a ritenere che la società avesse avuto piena conoscenza della frode posta in essere dalla società Tecnotel Italia s.p.a; sussistevano diversi profili di antieconomicità degli acquisti compiuti dalla società svizzera “Ing. Carlo Bosa SA”, che aveva acquistato dalla società Evercom Communication Technology s.r.l. a prezzi superiori rispetto a quanto avrebbe dovuto corrispondere in caso di approvvigionamento diretto, essendo peraltro anomale le cessioni dei telefoni cellulari da Tecnotel Italia s.p.a. alla Evercom Communication Technology s.r.l., il passaggio inverso di vendita da parte della società svizzera ed altre società aventi sede in Roma che, a loro volta, erano fornitrici della società Tecnotel Italia s.p.a., la duplice veste di acquirente e venditore della società Tecnotel Itaia s.p.a. e di Evercom Communication Technology s.r.l.

Peraltro, le suddette società aventi sede a Roma non avevano una struttura idonea, né magazzini o risorse economiche e di personale, nè erano risultate avere tenuto la documentazione contabile ed extracontabile; la circostanza, sostenuta dalla società, che non era possibile che avvenisse il riacquisto della stessa merce, in quanto vi era un sistema di identificazione di ogni singolo apparecchio cellulare mediante un codice EAN, non trovava riscontro nella documentazione prodotta e, d’altro lato, non poteva avere rilevanza la invocata regolarità dei dati contabili, bancari e doganali; non poteva trovare accoglimento la doglianza della società di nullità dell’accertamento per violazione dell’art. 12, comma 5, legge n. 212/2000; non era, infine, meritevole di accoglimento l’appello dell’amministrazione finanziaria, in quanto nelle fatture di acquisto di telefoni cellulari comparivano dei fornitori che non erano stati individuati nel processo verbale di constatazione e nell’atto impositivo quali soggetti coinvolti nella frode.

Avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso principale per la cassazione affidato a venti motivi di censura, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso.

La Corte accoglie il quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo motivo di ricorso principale, infondati il primo, secondo, terzo, quinto, ottavo e diciassettesimo, inammissibili il quarto, sesto, settimo, undicesimo, diciottesimo, diciannovesimo e ventesimo motivo, assorbiti i restanti motivi del ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza censurata per i motivi accolti con il ricorso principale e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

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