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Rigettato il ricorso tributario di Maxion Wheels Europe


Pubblicato il: 8/23/2023

Nel giudizio, la società Maxion Wheels Europe S.à. a r.l. è affiancata dall'avvocato Andrea Guaccero.

Con istanza del 31 gennaio 2008 la società Maxion Wheels Europe s.à r.l. (già HLI Holdings Etve s.à r.l.) (d’ora innanzi: Maxion), società di diritto spagnolo e con sede dal 2010 in Lussemburgo, richiedeva il rimborso di ritenute su interessi pari ad € 250.043,45, ai sensi dell’art. 26-quater del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 143, in attuazione della direttiva europea n. 2003/49/CE, sostenendo di essere soggetto esente in quanto residente in uno Stato dell’Unione Europea.

Tali interessi erano stati corrisposti dalla partecipata italiana Hayes Lemmerz Italy Holding s.r.l., che il 12 dicembre 2003 aveva ricevuto, per l’acquisto di quote di un’altra società spagnola, la Hayes Limmeriz s.r.l., un finanziamento di importo pari ad € 198.000.000,00 sul quale, nell’anno 2007, al momento del rimborso del capitale, erano state erroneamente versate le ritenute in questione sugli interessi, pari ad € 2.083.695,51.

Con successiva istanza del 2 maggio 2011 la Maxion presentava ulteriore istanza di rimborso per € 73.977,70, avente ad oggetto le maggiori ritenute subite sui dividendi erogati dalla partecipata italiana Hayes Lemmerz s.r.l.; tali ritenute venivano considerate eccedenti a seguito delle modifiche dell’art. 27 del d.P.R. n. 600/1973, il cui comma 3- ter prevedeva un tetto dell’1,375% alla tassazione dei dividendi erogati a certi soggetti non residenti.

Formatosi il silenzio-rifiuto sulle richieste di rimborso in questione, la Maxion proponeva distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza n. 177/01/2015 del 25 marzo 2015, li rigettava.

Interposto gravame da parte della contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara questa, con sentenza n. 541/06/2017, pronunciata il 21 febbraio 2017 e depositata in segreteria il 24 aprile 2017, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado e compensando le spese di lite.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Maxion, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 8.300,00, oltre spese prenotate a debito.

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