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Accolto il ricorso di Immobiliare Coldisole contro l'Agenzia delle Entrate


Pubblicato il: 8/24/2023

Nel contenzioso, Immobiliare Coldisole S.r.l. è affiancata dagli avvocati Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta e Giuseppe Persico.

Sulla base dei rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione redatto da funzionari dell’ufficio, l’Agenzia delle entrate notificava alla Immobiliare Coldisole s.r.l. l’avviso di accertamento, relativo a IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2008, con il quale contestava l’indebita deduzione di minusvalenza derivante dalla liquidazione volontaria della Immobiliare Tuberosa 85 s.a.s., di cui la società contribuente deteneva una quota del 99,80%; l’omessa dichiarazione di un maggior reddito di € 9.980,00; l’indebita deduzione di costi non di competenza.

La Immobiliare Coldisole s.r.l. proponeva ricorso contro l’atto impositivo deducendo, in particolare, l’inapplicabilità dell’art. 109, commi da 3-bis a 3-quinquies, t.u.i.r. (norme volte a contrastare il c.d. dividend washing), in ragione del principio di trasparenza ex art. 5 del medesimo testo unico, sostenendo altresì di avere regolarmente effettuato la comunicazione di cui all’art. 1, comma 4, del d.l. n. 209 del 2003, in conformità di quanto previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 maggio 2003.

Contestava, altresì, l’indebita deduzione dei costi e prestava acquiescenza in ordine al rilievo relativo alla omessa dichiarazione di maggior reddito. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso.

La Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate. Riteneva la CTR che la società contribuente avesse posto in essere un’operazione di dividend washing non avendo essa dimostrato valide ragioni economiche che la giustificassero.

Rilevava che, in assenza di documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione all’Agenzia delle entrate, doveva escludersi la deducibilità della minusvalenza realizzata.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.