Accolto il ricorso di Sorgenia Power S.p.A. contro AE
Pubblicato il: 8/25/2023
Nel contenzioso, Sorgenia Power S.p.A. è affiancata dall'avvocato Gabriele Sepio.
La Sorgenia Power ha proposto appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Campobasso che aveva respinto il suo ricorso contro il diniego di rimborso di oneri fideiussori ex art. 38 bis commi 4 e 5 del d.P.R. n. 633/1972 richiesto dalla stessa società per l’anno 2007.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Molise ha rigettato il gravame, osservando che non ricorrevano i presupposti di cui all’art. 8 comma 4 della legge n. 212/2000 in quanto la fideiussione, prestata dalla società «nell’intento di richiedere ed ottenere il rimborso del credito IVA annualità 2007», derivava da una condotta volontaria della società contribuente ma non era stata richiesta espressamente dall’Amministrazione; inoltre, ha rilevato che il rimborso va effettuato quando sia accertato definitivamente che la imposta non era di fatto dovuta ovvero era dovuta in misura inferiore, ma nella fattispecie era mancato qualunque accertamento giudiziale di infondatezza della pretesa impositiva ovvero di debenza della stessa per un importo inferiore.
Avverso questa sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un mezzo.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate, che ha proposto ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi. La ricorrente ha resistito al ricorso incidentale con controricorso e ha depositato memoria.
La Cassazione accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale condizionato; cassa di conseguenza la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso iniziale della società; compensa interamente le spese, sia quelle di merito sia quelle del presente giudizio di legittimità.

