Rigettato il ricorso tributario di AE contro Urbani Tartufi
Pubblicato il: 8/25/2023
Nella vertenza, Urbani Tartufi S.r.l. è affiancato dagli avvocati Benedetto Santacroce e Lorenzo Lodoli.
La Commissione tributaria provinciale di Perugia respingeva il ricorso proposto dalla Urbani Tartufi s.r.l., operante nel settore della trasformazione e commercializzazione del tartufo, avverso il diniego di rimborso della somma complessiva di € 1.752.501,92, versata per i periodi di imposta 2015 e 2016, a titolo di IVA, in relazione all’acquisto di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA, richiesto in data 31.05.2017.
La Commissione tributaria regionale dell’Umbria accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente, rilevando che: la disposizione di cui all’art. 1, comma 109, della l. n. 311 del 2004, che prevedeva un’ipotesi di indetraibilità dell’IVA assolta mediante autofattura emessa dall’acquirente di tartufi acquistati da raccoglitori dilettanti o occasionali non muniti di partita IVA, era stata abrogata, con effetto dall’1.01.2017, dall’art. 29 della l. n. 122 del 2016.
L’applicazione al caso di specie di una norma abrogata, in quanto regolatrice di un rapporto non ancora definito, imponeva di verificarne la compatibilità con il diritto unionale, sulla quale si era espressa la stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E/2019; la modifica normativa si era resa necessaria, al fine di evitare la procedura di infrazione EU-Pilot 8123/15/TAXU, avviata dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia, in quanto contrastante con la Direttiva IVA n. 2006/112/CE, stante il mancato riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti.
Nel caso in esame, l’art. 1, comma 109, della l. n. 311 del 2004, non poteva trovare applicazione nella parte in cui escludeva il diritto alla detrazione dell’IVA assolta all’atto dell’acquisto dei tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA, per contrasto con le disposizioni della Direttiva 2006/112/CE, che prevaleva sul diritto interno, stante l’efficacia diretta delle disposizioni comunitarie, sicchè andava riconosciuto il diritto della società ricorrente ad ottenere il rimborso delle somme versate all’erario a titolo di IVA sulle operazioni effettuate negli anni 2015 e 2016.
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi, illustrati con memoria. La Urbani Tartufi s.r.l. resisteva all’impugnazione con controricorso.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento, in favore della Urbani Tartufi s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 13.000,00 per compenso professionale ed euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.