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Accolto il ricorso tributario di AE in materia di rimborso IVA


Pubblicato il: 8/25/2023

Nel contenzioso, la società Saipem S.p.A. è affiancata dall'avvocato Eugenio Della Valle; Unicredit Factoring S.p.A. è assistita dall'avvocato Giuseppe Marini.

La Saipem s.p.a. in data 19 aprile 2016 avanzava istanza ex art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 di rimborso c.d. accelerato del credito IVA maturato nell’anno d’imposta 2015, successivamente (e precisamente in data 01/12/2016) ceduto alla Unicredit Factoring s.p.a.

In data 1° giugno 2017, l’Agenzia delle entrate emetteva avviso di riconoscimento del rimborso dando disposizioni per la liquidazione della sorte capitale e degli interessi maturati, questi ultimi, però, computati soltanto per 154 giorni rispetto ai 318 complessivamente decorsi dal novantesimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza (18/06/2016), come previsto dall’art. 38-bis del citato d.P.R., a quella di effettivo rimborso (01/06/2017), escludendo dal computo degli interessi i periodi (per complessivi 164 giorni) intercorrenti tra le date di notifica delle richieste di garanzia e la presentazione delle stesse.

I ricorsi separatamente proposti dalle società contribuenti avverso il predetto provvedimento per ottenere il riconoscimento degli interessi anche per i periodi non conteggiati dall’amministrazione finanziaria venivano accolti dalla CTP di Milano e l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate veniva rigettato dalla CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe indicata.

I giudici di appello, qualificando come compensativi gli interessi previsti dall’art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, hanno sostenuto che la loro spettanza è «del tutto svincolata rispetto al presupposto della esigibilità del relativo credito» sicché, una volta decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, la sospensione della decorrenza degli stessi si verifica solo nell’ipotesi di superamento del termine di 15 giorni per la produzione da parte della creditrice dei documenti istruttori richiesti dall’Ufficio, con esclusione, quindi, dei periodi necessari alla parte per prestare garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui le intimate replicano con controricorso.

La Cassazione accoglie il primo e secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.