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Respinto l'appello della Sambenedettese per l'iscrizione al campionato di Serie C


Pubblicato il: 8/22/2023

Nel contenzioso, la società A.S. Sambenedettese S.r.l. è assistita dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari; Lega Nazionale Dilettanti è affiancata dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno e Giancarlo Gentile.

La società A.S. Sambenedettese ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 9516/2022.

Il 4 maggio 2021 la società S.S. Sambenedettese s.r.l. veniva dichiarata fallita. Per l’effetto dell’esercizio provvisorio dell’impresa, la prima squadra completava il campionato di Lega Pro e conservava la categoria. Il 21 maggio 2021 veniva costituita A.S. Sambenedettese s.r.l. che richiedeva, in data 1 giugno 2021, l’affiliazione alla FIGC. Il 27 maggio 2021 A.S. Sambenedettese s.r.l. acquistava l’azienda sportiva calcistica S.S. Sambenedettese s.r.l., corrispondendo al Fallimento 540 mila euro, e provvedeva a raccogliere la documentazione necessaria per ottenere il titolo sportivo di S.S. Sambenedettese ai sensi dell’art. 52 NOIF.

Il 28 giugno 2021, A.S. Sambenedettese s.r.l. depositava la documentazione per l’iscrizione al Campionato di Serie C, in gran parte coincidente con quella già depositata per l’ottenimento del titolo sportivo.

Varie vicissitudini processuali con CONI, FIGC, TAR e Consiglio di Stato hanno portato a, seguito dell'iscrizione al campionato Serie D, alla domanda della A.S. Sambendedettese s.r.l., per l’accertamento del diritto a partecipare al campionato di calcio di Serie C 2021/2022, in accoglimento del ricorso principale, o in subordine, come richiesto con ricorso per motivi aggiunti, a partecipare al Campionato di Serie D.

Il TAR, con sentenza n. 9516/2022 pronunciando sul ricorso principale e su quelli per motivi aggiunti li dichiarava improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse e, in parte, li respingeva.

Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, A.S. Sambenedettese s.r.l. ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello.

Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti -L.N.D., Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI.

l Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 9516/2022.