ICM S.p.A. rinuncia al ricorso contro COCIV
Pubblicato il: 8/22/2023
Nel contenzioso, la società ICM S.p.A. è affiancata dagli avvocati Alfredo Biagini e Andrea Giuman; il Consorzio Collegamenti Integrati Veloci - COCIV è difeso dall'avvocato Marco Annoni; Sposato Costruzioni S.r.l. è assistita dagli avvocati Pierluigi Piselli e Alessandro Bonanni.
La società ICM S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Liguria n. 00992/2021.
La società ICM s.p.a., la quale aveva partecipato in qualità di mandante del costituendo RTI formato dalla Sposato Costruzioni s.r.l., altra mandante, e dalla mandataria Cooperativa muratori & cementisti CMC di Ravenna soc. coop., alla procedura aperta indetta il 20 dicembre 2017 dal Consorzio Collegamenti integrati veloci per l’affidamento dei lavori di realizzazione della “interconnessione di Voltri e completamento Polcevera” della Linea AV/AC “Terzo valico dei Giovi”, risultando all’esito aggiudicataria.
La società impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo per la Liguria la revoca dell’aggiudicazione, successivamente disposta dal Consorzio appaltante a causa della mancata individuazione di un operatore interessato a sostituire la mandataria la quale aveva nelle more presentato domanda di concordato con riserva, nonché per omessa prestazione delle garanzie di esecuzione nel termine indicato dalla stazione appaltante.
Con la sentenza sopra citata, il Tribunale amministrativo, disattesa motivatamente l’istanza di rinvio presentata dalla ricorrente, ha respinto il ricorso come infondato, compensando le spese di lite. Avverso la sentenza ICM ha proposto appello.
Con ordinanza n. 7731 del 5 settembre 2022 il Collegio ha disposto, su istanza congiunta e concorde delle parti, la cancellazione della causa dal ruolo.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso da parte dell’appellante ICM s.p.a. e dichiara estinto il giudizio, ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), Cod. proc. amm. Dispone compensarsi integralmente tra le parti le spese processuali.