Estinto per rinuncia il ricorso di Pietro Coricelli S.p.A. in materia di import-export
Pubblicato il: 8/23/2023
Nel contenzioso, la società Pietro Coricelli S.p.A. è affiancata dagli avvocati Enrico De Martino, Luisa Torchia, Lorenzo Tizi e Francesco Giovanni Albisinni.
L’appellante ha impugnato dinanzi al T.A.R. per l’Umbria taluni atti adottati nei suoi confronti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Con sentenza n. 12 pubblicata il 11 gennaio 2022 e notificata il 12 gennaio 2022, l’adito T.A.R. ha rigettato il ricorso, condannando l’appellante alle spese di lite. Con ricorso in appello notificato il 14 marzo 2022 e depositato il 23 marzo 2022, l’appellante impugnava la predetta sentenza, domandandone la riforma.
Si costituiva l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con memoria di mera forma.
Con successivo atto depositato il 17 maggio 2023 e notificato il 26 maggio 2023, l’appellante dichiarava di rinunciare all’appello, chiedendo di definire il giudizio con compensazione delle spese processuali.
Per costante giurisprudenza, il processo amministrativo è un processo di parti e quindi vige il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848; Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1271 e n. 1275). La dichiarazione resa dalla parte appellante nella circostanza costituisce una rinuncia rituale al giudizio, essendo contraddistinta dai requisiti di cui all'art. 84 c.p.a., quali la sottoscrizione personale del rinunciante e la notifica alle altre parti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.