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Il Comune di Lunano vince il contenzioso contro Rototec in materia di demolizione di opere abusive


Pubblicato il: 8/23/2023

Nella vertenza, Rototec S.p.A. è affiancata dagli avvocati Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi; il Comune di Lunano è difeso dall'avvocato Andrea Galvani.

Il Comune di Lunano (Provincia di Pesaro e Urbino), con l’ordinanza n. 11/07 del 16 giugno 2007, ha ingiunto alla ditta proprietaria Medio Credito Centrale ed alla ditta utilizzatrice Rototec s.p.a., responsabili in solido, di provvedere, a propria cure e spese, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla notifica dell’ordinanza, alla demolizione e rimozione delle opere descritte.

Nel merito, la realizzazione di un piazzale/deposito/magazzino con trasformazione permanente del suolo, realizzato con il riporto di materiale ghiaioso ed asfalto, di forma irregolare e di dimensioni variabili, per una superficie complessiva di circa 2.640,00 mq, su area catastalmente individuata come demaniale antistante il F. 11 Part. 208 ed al completo ripristino dello stato dei luoghi, con l’avvertenza che, decorso infruttuosamente il detto termine, si procederà alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi a cura del Comune ed a spese del responsabile dell’abuso.

La Società Rototec, utilizzatrice in leasing dell’edificio, ha impugnato detto atto dinanzi al Tar per le Marche, che, con la sentenza n. 339 del 23 maggio 2019, ha respinto il ricorso. Di talché, la Rototec ha interposto appello.

Il Tar ha correttamente dato atto che l’ordine di demolizione di manufatti abusivi deve essere rivolta all’autore o al proprietario attuale anche non responsabile, ma ha aggiunto che, nel caso di specie, al proprietario attuale non responsabile, il Medio Credito Centrale, concedente del leasing, deve essere aggiunto anche il conduttore, utilizzatore in leasing, la Rototec, sebbene pure esso, pacificamente, non sia responsabile del fatto illecito.

Il Comune di Lunano ha contestato la fondatezza delle argomentazioni formulate in sede di appello ed ha concluso per il rigetto del gravame.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 7653 del 2019). Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune di Lunano.