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Respinto il ricorso di SAD concernente la determinazione del contributo ordinario di esercizio integrativo


Pubblicato il: 8/23/2023

Nel giudizio, SAD - Trasporto Locale S.p.A. è affiancata dall'avvocato Francesco Volpe; la Provincia Autonoma di Bolzano è difesa dagli avvocati Renate Von Guggenberg, Laura Fadanelli, Lukas Plancker, Michele Purrello e Luca Graziani.

La società SAD - Trasporto Locale S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Bolzano n. 210/2018.

Con ricorso n. R.g. 1472/2019 la società SAD – Trasporto Locale S.p.a. – SAD Nahverkehr A.G. ha proposto appello, dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la sentenza del Tribunale regionale della giustizia amministrativa, Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, 25 giugno 2018 n. 210, con la quale è stato respinto (“in quanto inammissibile”) il ricorso (n. R.g. 32/2015) proposto dalla medesima società per ottenere l’annullamento del decreto dell'assessore provinciale alla mobilità della Provincia autonoma di Bolzano, 23 giugno 2014 n. 207/38.2.

Detto decreto aveva ad oggetto: "Determinazione del contributo ordinario di esercizio integrativo per l'anno 2011 e liquidazione del relativo saldo al concessionario SAD s.p.a.” nonché del presupposto decreto dell'assessore alla mobilità della Provincia autonoma di Bolzano del 7 marzo 2013 n. 69/38.2, di “approvazione costo standard per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 relativo ai servizi pubblici di linea urbani ed extraurbani”, con connessa domanda di risarcimento dei danni subiti.

In conclusione, quindi, il T.R.G.A. di Bolzano nel dichiarare in parte inammissibile e in parte improcedibile il ricorso proposto, respingeva nel merito (per illegittimità derivata) alcune delle censure dedotte oltre a respingere la domanda risarcitoria proposta “oltre che in ragione dell’assenza di antigiuridicità della condotta, anche per la mancanza degli altri elementi costitutivi dell’azione (elemento soggettivo, danno e nesso causale) rimasti privi di allegazione e/o di prova”.

La società SAD contesta la correttezza delle conclusioni alle quali è giunto il giudice di primo grado e i passaggi attraverso i quali esso è pervenuto a non condividere le contestazioni mosse nei confronti della legittimità dei provvedimenti amministrativi in quella sede impugnati, attesa la loro confermata illegittimità, di talché propone appello nei confronti della sentenza n. 201/2018, onde ottenerne la riforma in uno con l’accoglimento del ricorso proposto in primo grado e il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nonché il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni patiti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (n. R.g. 1472/2019), come indicato in epigrafe, lo respinge.