Il Comune di Lunano vince il contenzioso contro System Group in materia di demolizione di opere abusive
Pubblicato il: 8/24/2023
Nella vertenza, System Group S.r.l. è affiancata dagli avvocati Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi; il Comune di Lunano è difeso dall'avvocato Andrea Galvani.
Il Comune di Lunano (Provincia di Pesaro e Urbino), con l’ordinanza n. 10 del 16 giugno 2007, ha ordinato alla System Group di provvedere, a propria cura e spese, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla notifica dell’ordinanza, alla demolizione e rimozione delle opere consistenti in “realizzazione un piazzale/deposito/magazzino con trasformazione permanente del suolo, effettuato con il riporto di terreno vegetale, materiale ghiaioso ed asfalto, di forma irregolare e di dimensioni variabili, per una superficie complessiva di circa 8.230,00 mq, su area catastalmente individuata con il Foglio 11 e con la particella 349 – 374 – 405 -226 – 402” ed al completo ripristino dello stato dei luoghi, con l’avvertenza che, decorso infruttuosamente il detto termine, si procederà all’acquisizione gratuita al patrimonio del comune dell’area di sedime dell’opera realizzata per una superficie di circa 8.230,00 mq.
La Società interessata ha impugnato detto atto dinanzi al Tar per le Marche che, con la sentenza n. 337 del 23 maggio 2019, ha respinto il ricorso. Di talché, la System Group ha interposto appello.
Il provvedimento impugnato sarebbe contrastante con la norma che prescrive come l’indicazione dell’area debba essere contenuta nel provvedimento. Se l’acquisizione a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione è automatica, dovrebbe necessariamente riguardare una res già identificata. L’identificazione di un bene immobile non potrebbe avvenire senza alcun riferimento catastale e cioè sulla base di una misura di superficie e di una cartina topografica disegnata ad hoc.
Il Comune di Lunano si è costituito in giudizio per resistere al ricorso ed ha sostenuto l’infondatezza delle doglianze proposte, concludendo per il rigetto del gravame.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 7651 del 2019). Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune di Lunano.