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Astral vince il contenzioso contro Consorzio Concordia Costruzioni Generali


Pubblicato il: 8/23/2023

Nel contenzioso, Consorzio Concordia Costruzioni Generali è affiancato dagli avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani; Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A. è difesa dagli avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Marco Orlandi e Matteo Valente.

Il Consorzio Concordia Costruzioni Generali ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 15856/2022, concernente appalto avente CIG 8849346755.

Il gravame era stato affidato a due motivi di ricorso: il primo, riguardante i requisiti di capacità economico – finanziaria del r.t.i. aggiudicatario con riferimento ai servizi di sorveglianza stradale; il secondo, riguardante la violazione del limite del subappalto fissato nella misura del 50%.

Il tribunale ha deciso come segue: ha respinto il primo motivo, ritenendo comprovato il requisito di capacità economico-finanziaria in contestazione, svolgendo la motivazione della quale si dirà nel prosieguo; ha respinto anche il secondo, escludendo il superamento del limite del subappalto, perché ha ritenuto indicato a tal fine soltanto il 100% del servizio di manutenzione delle opere di verde (entro il limite ammesso) e non anche, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il 15% del servizio di sgombero neve e spargimento sale (che avrebbe portato al superamento del limite), perché quest’ultima indicazione aveva riguardato soltanto i lotti n. 3 e n. 4, non il lotto n. 8, oggetto del presente contenzioso; ha comunque escluso che la violazione dei limiti previsti all’utilizzo del subappalto costituisca un’autonoma causa impeditiva della partecipazione, potendo tutt’al più comportare l’esclusione del subappalto nella fase esecutiva.

Ne è seguito il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti, con compensazione delle spese processuali in considerazione della complessità delle questioni esaminate.

Avverso la sentenza il Consorzio Concordia Costruzioni Generali ha proposto appello con due motivi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna delle parti appellate.