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Respinto il ricorso di Terme Etrusche di Musignano S.p.A. contro la Regione Lazio


Pubblicato il: 8/24/2023

Nella vertenza, la società Terme Etrusche di Musignano S.p.A. è affiancata dagli avvocati Maria Enrica Cavalli e Giuseppe Lavitola; Regione Lazio è assistita dall'avvocato Teresa Chieppa.

La società Terme Etrusche di Musignano ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza n. 2448/2016 del TAR Lazio.

La società appellante è titolare di una concessione mineraria delle acque termo-minerali denominata “Terme Etrusche di Musignano” nel territorio del Comune di Canino, rilasciata in data 1° marzo 1971 con decreto ministeriale, (concessione) successivamente rinnovata e attualmente con scadenza al 30 aprile 2032.

La società ha avanzato ricorso avverso le decisioni adottate dal Comune di Canino e dalla Regione Lazio in materia di lottizzazione del complesso immobiliare termale e del programma di fabbricazione e realizzazione dell'impianto termale.

La società Terme Etrusche di Musignano s.p.a. ha impugnato davanti al T.a.r. per il Lazio la delibera del Consiglio del Comune di Canino n. 91 del 31 dicembre 1999 (di recepimento delle prescrizioni regionali) e la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 14 marzo 2000 n. 768, di approvazione definitiva del piano regolatore generale del Comune di Canino (VT) nonché tutti gli atti ad essa allegati, ivi compreso il voto 406/1 espresso dal Comitato tecnico consultivo regionale nell’adunanza dell’1 giugno 1999.

Con sentenza n. 2448/2016, il giudice di primo grado ha accolto il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, ritenendo assorbite le ulteriori censure.

La società appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato assorbite le altre censure, che sono state riproposte in grado di appello (secondo una diversa graduazione).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge ed in parte lo dichiara improcedibile.