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Rigettato il ricorso della Juventus concernente il difetto di giurisdizione


Pubblicato il: 8/25/2023

Nel contenzioso, la Juventus Football Club S.p.A. è affiancata dagli avvocati Luigi Chiappero, Evelina Porcelli e Alfredo Di Mauro; FIGC è assistita dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno e Giancarlo Viglione; FC Internazionale Milano S.p.A. è difesa dagli avvocati Adriano Raffaelli, Luisa Torchia, Francesco Giovanni Albisinni e Angelo Capellini; il CONI è rappresentato dall'avvocato Alberto Angeletti.

La società Juventus Football Club S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 13943/2022 che – dopo averli riuniti – ha dichiarato inammissibili, per difetto assoluto di giurisdizione, i ricorsi R.G. n. 8897/2019 e n. 1867/2020.

Con il primo di detti ricorsi, la società sportiva aveva chiesto l’annullamento della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I., n. 39 del 27 maggio 2019, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il lodo del 15 novembre 2011 emesso dal Collegio arbitrale del TNAS che aveva a sua volta declinato la propria competenza a decidere sul rigetto del luglio 2011 da parte del Consiglio federale della FIGC dell’istanza di revoca in autotutela del provvedimento adottato dal Commissario Straordinario nel luglio 2006 con cui, in particolare, era stato assegnato alla F.C. Internazionale Milano il titolo di campione d’Italia per la stagione 2005/2006, dopo la revoca del titolo stesso alla Juventus F.C.

Con il secondo ricorso (R.G. n. 1867/2020) la Juventus F.C. aveva chiesto l’annullamento della decisione del 7 gennaio 2020, con cui il Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I., a sezioni unite, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla stessa società innanzi al Tribunale federale nazionale avverso il lodo del 15 novembre 2011.

Il Tribunale amministrativo, riuniti i ricorsi, li ha dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto – pur se attraverso la richiesta di revoca in autotutela del provvedimento del Commissario Straordinario, di assegnazione del titolo di campione d’Italia per la stagione 2005/2006 alla F.C. Internazionale Milano – la Juventus sollecitava la FIGC a esercitare un potere di natura sanzionatoria e disciplinare, sul presupposto che l’Internazionale Milano avesse posto in essere condotte illecite di rilievo disciplinare. Da ciò il conseguente difetto assoluto di giurisdizione ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 220 del 2003, convertito dalla legge n. 280 del 2003, trattandosi di controversie riguardanti sanzioni disciplinari sportive.

La Juventus F.C., rimasta soccombente, ha proposto appello riproponendo essenzialmente i motivi dei ricorsi di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata. Compensa tra le parti le spese giudiziali per il grado di appello.