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Accolto l'appello di Città Contemporanea S.p.A. per i permessi di costruzione nell'intervento "Cascina Merlata"


Pubblicato il: 8/25/2023

Nel contenzioso, la società Euromilano S.p.A. è affiancata dagli avvocati Carlo Cerami e Andrea Guarino; il Comune di Milano e Regione Lombardia sono assistite dai propri team legali interni.

La società Euromilano ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lombardia n. 764/2017.

Detta sentenza ha parzialmente accolto il ricorso introduttivo del giudizio, come integrato dai motivi aggiunti, avente ad oggetto la domanda di annullamento del permesso di costruire n. 102 dell’1 agosto 2013, rilasciato dal Comune di Milano per la realizzazione di edifici nel lotto denominato ‘R/7’, destinato a interventi di residenza convenzionata, in attuazione del piano integrato di intervento denominato “Cascina Merlata”, limitatamente alla parte in cui dispone l’applicazione della maggiorazione del contributo di costruzione, ai sensi dell’art. 43, comma 2 - bis, della legge regionale della Lombardia n. 12/2005 e s.m.i.

Il giudice di primo grado ha respinto le censure formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, ritenendo che fosse legittima l’applicazione della maggiorazione del 5% del contributo di costruzione per gli interventi di riqualificazione urbanistica delle aree ricomprese nel P.I.I. denominato “Cascina Merlata”, sulla base dell’art. 43, comma 2 - bis, della legge regionale della Lombardia n.12/2005 e s.m.i. e delle linee guida in esso richiamate, mentre ha accolto le censure formulate nel ricorso per motivi aggiunti, con le quali si contestava l’erroneità del computo della maggiorazione richiesta dal Comune di Milano, la cui base di calcolo era stata determinata al lordo della riduzione percentuale prevista per l’utilizzo di tecniche costruttive che assicurano il risparmio energetico.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado (nei sensi di cui in motivazione) e annulla (in parte qua) gli atti impugnati.