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Rigettato il ricorso di Acquaviva per l'appalto ANAS


Pubblicato il: 8/25/2023

Nella vertenza, Acquaviva S.r.l. è affiancata dall'avvocato Giuliano Di Pardo; Anas S.p.A. è assistita dagli avvocati Maria Stefania Masini e Valeria Graziosi.

La società Acquaviva S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Molise n. 9/2020.

La società Acquaviva S.r.l. e l’ANAS hanno stipulato un contratto di appalto di lavori, in data 8 gennaio 2007, ultimati il 21 marzo 2008. In data 19 maggio 2009, l’impresa formalizzava un’istanza di aggiornamento prezzi, ai sensi dell’art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006. Con provvedimento del 28 novembre 2012, il R.U.P. dell’ANAS attestava che l’importo da corrispondere all’impresa Acquaviva ammontava a 71.090,71 euro. 

Tuttavia, con successivo provvedimento del 21 febbraio 2018, a conclusione di un’istruttoria condotta sull’entità delle somme riconosciute a titolo di compensazione dei prezzi, si stabiliva che la somma da riconoscere alla ricorrente ammontava, per i soli anni 2007 e 2008, a 5.303,29 euro.

La società Acquaviva S.r.l. ha impugnato il suddetto provvedimento con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Molise, che - con sentenza 16 gennaio 2020, n. 9 - lo ha respinto sulla scorta di due assunti: che l’aggiornamento prezzi poteva essere riconosciuto solo per i materiali i cui prezzi fossero aumentati, nell’anno considerato, più del 10 per cento e solo per la percentuale che superasse il predetto 10 per cento; che il provvedimento impugnato (adottato il 21 febbraio 2018) è stato l’unico comunicato alla società, mentre l’atto precedente (del 28 novembre 2012) è rimasto un documento interno; con la conseguenza che il provvedimento impugnato non costituisce esercizio di autotutela o di riesame dell’atto del 2012, né, quindi, ad esso è applicabile la relativa disciplina.

La società Acquaviva S.r.l., rimasta soccombente, ha proposto appello essenzialmente reiterando i motivi del ricordo di primo grado, previa critica della sentenza di cui chiede la riforma.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna l’appellante Acquaviva S.r.l. al pagamento delle spese giudiziali del grado di appello, in favore di Anas S.p.a., che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge.