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Accolto il ricorso di Alperia Greenpower per gli incentivi da produzione di energia idroelettrica


Pubblicato il: 8/26/2023

Nel contenzioso, la società Alperia Greenpower S.r.l. è affiancata dagli avvocati Mario Bucello, Paola Tanferna e Simona Viola; GSE S.p.A. è assistito dall'avvocato Gianluca Maria Esposito.

La società Alperia Greenpower S.r.l., già SE Hydropower S.r.l., titolare di un impianto di produzione idroelettrica denominato centrale di Fortezza, parte di un più ampio sistema derivatorio che afferisce alla centrale di produzione idroelettrica di Bressanone, chiedeva in data 6 giugno 2013 a G.S.E. l’iscrizione del proprio impianto, identificato con il numero FER002351, al Registro istituito dal predetto decreto ministeriale, per poter beneficiare degli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012, dichiarando a tal fine di essere titolare di impianti a fonte idraulica e del pertinente titolo concessorio del 22 febbraio 2012.

L’iscrizione veniva concessa, essendosi la società collocata in posizione utile per rientrare nel contingente di potenza disponibile previsto per l'anno 2013.

Con provvedimento del 5 febbraio 2015 dichiarava la decadenza della società dagli incentivi previsti dal DM 6 luglio 2012 per la predetta ragione.

La società impugnava detta decadenza innanzi al TAR del Lazio, lamentandone l’illegittimità alla stregua di 9 motivi di censura. Coevamente chiedeva al GSE il riesame della impugnata decadenza, che tuttavia veniva confermata giusta provvedimento del 15 aprile 2015, impugnato con ricorso per motivi aggiunti, affidato, oltre che ai motivi sollevati con il ricorso introduttivo, anche ad altre due censure. La domanda cautelare, respinta dall’adito TAR con ordinanza 2983 del 13 luglio 2015, veniva accolta dal Consiglio di Stato (Sez. IV) con ordinanza 4776 del 21 ottobre 2015.

Con la sentenza 6207/2017 l’adito TAR ha respinto il ricorso principale, ritenendo infondate le censure sollevate, stante l’inesattezza dei dati forniti che costituiva di per sé causa di esclusione e quindi di decadenza; ha poi dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, quanto ai primi in quanto concernente un atto meramente confermativo e quanto ai secondi perché concernente un atto plurimotivato con la conseguenza che l’eventuale accoglimento delle doglianze sulle ulteriori motivazioni del nuovo atto di decadenza non avrebbero potuto produrre alcun vantaggio per la società ricorrente.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, disposta preliminarmente l’estromissione dal giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed i motivi aggiunti. Condanna il G.S.E. al pagamento in favore della società appellante delle spese del doppio grado di giudizio che liquida complessivamente in € 6.000 (seimila), oltre agli IVA, CPA ed altri accessori di legge, se spettanti. Liquida in favore del verificatore la somma di € 5.000 (cinquemila), oltre accessori ponendola a carico del G.S.E.