Rigettato il ricorso di Tsm S.r.l. per l'affidamento dei servizi di manutenzione automezzi della Giunta regionale campana
Pubblicato il: 8/26/2023
Nel contenzioso, la società Tsm S.r.l. è affiancata dagli avvocati Giovanni Luigi Machiavelli, Francesco Cocco Ortu e Giulio Steri. Regione Campania è affiancata dall'avvocato Giuseppe Calabrese.
La società Tsm S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Campania n. 7369/2022.
La società TSM S.r.l. chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione III, 28 novembre 2022, n. 7369, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla medesima società per l’annullamento degli atti con i quali la Regione Campania ha indetto la gara per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi e attrezzature di proprietà della Giunta regionale.
L’indizione della gara ha fatto seguito al contenzioso conclusosi con la sentenza del medesimo T.a.r. per la Campania, n. 3264 del 23 luglio 2020, confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, da CdS, V, 5 luglio 2021, n. 5104), che aveva accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla TSM avverso il precedente bando di gara per il medesimo servizio.
In particolare, la sentenza aveva annullato il precedente bando nella parte in cui richiedeva un'anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio pari ad almeno sei anni al momento della pubblicazione del bando; nonché, per la mancanza di una completa descrizione del parco auto da manutenere e per la mancata specificazione e descrizione dei lavori edili che l’aggiudicatario avrebbe dovuto eseguire nell'officina regionale utilizzata per i servizi di manutenzione.
Col nuovo ricorso in primo grado, la TSM ha chiesto, quindi, sia l’annullamento del nuovo il terzo bando di gara, sia l’accertamento della mancata esecuzione del giudicato di cui alla richiamata sentenza del T.a.r. per la Campania n. 3264/2020. Il T.a.r. ha dichiarato inammissibile il ricorso, per difetto di interesse a ricorrere, sull’assunto che le clausole del bando impugnate non hanno natura escludente.
La TSM S.r.l., rimasta soccombente, ha proposto appello, essenzialmente riproponendo i motivi del ricorso di primo grado, previa critica alla sentenza di cui si chiede la riforma.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa tra le parti le spese del grado di appello.