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Respinto il ricorso di Piselli Cave per la riattivazione di una cava dismessa


Pubblicato il: 8/28/2023

Nel contenzioso, la società Piselli Cave S.r.l. è affiancata dagli avvocati Roberto Baldoni e Giovanni Corbyons; il Comune di Perugia è difeso dall'avvocato Luca Zetti.

La società Piselli Cave S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Umbria n. 00192/2019.

In data 13 febbraio 2006 la Piselli Cave s.r.l. inoltrava al Comune di Perugia istanza di accertamento di giacimento di cava in area ubicata in loc. Resina, voc. “La Nave”, ai sensi della l.r. n. 2 del 2000 s.m.i., avendo presentato progetto che prevedeva un intervento di riattivazione di cava dismessa, come previsto dall’art. 2, lett. m) e 3 ss. reg. reg. n. 3 del 2005.

Giusta delibera n. 135 del 5 settembre 2011 il Consiglio comunale approvava disposizioni di indirizzo urbanistico per l’esercizio di attività estrattive che prevedevano l’inammissibilità della proposizione di varianti urbanistiche al P.r.g. per consentire l’apertura, l’ampliamento e la riattivazione di attività estrattive in aree classificate “Ambiti di interesse paesaggistico ambientale e storico - Aipas”, B-Bosco, e Ba-Bosco di particolare interesse ambientale, come nella specie era l’area interessata.

Successivamente, giusta delibera n. 150 del 6 ottobre 2011, la Giunta Comunale, ritenendo prevalente l’interesse alla salvaguardia dell’attuale assetto territoriale e pianificatorio, esprimeva proposta di parere non favorevole all’istanza della Piselli Cave, e ritirava la precedente delibera n. 42 del 10 marzo 2011 che si era invece espressa con proposta favorevole previa la necessaria variante urbanistica al P.r.g.

Avverso tali atti la Piselli Cave proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato, successivamente trasposto in sede giurisdizionale, deducendo, in sintesi, l’illegittimità della delibera di C.C. n. 135/2011, la quale non potrebbe precludere a priori la possibilità di future varianti al P.r.g., e la conseguente illegittimità della delibera di G.C. n. 150/2011, viziata anche per illogicità, difetto di motivazione e sviamento.

Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del Comune di Perugia, dichiarava inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti.

Avverso la sentenza ha proposto appello la Piselli Cave dolendosi della dichiarazione d’inammissibilità del ricorso di primo grado.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.