Accolto il ricorso di De Grecis Cos.E.Ma. per le agevolazioni finanziarie per la realizzazione di una struttura congressuale
Pubblicato il: 8/28/2023
Nella vertenza, la società De Grecis Cos.E.Ma. Verde S.r.l. è affiancata dagli avvocati Paolo Clarizia, Ida Maria Dentamaro e Maria Ida Leonardo; Banca Ifis S.p.A. è difesa dagli avvocati Alberto Vita Samory, Marco De Rossi e Rossella Federica Di Muro.
La società De Grecis Cos.E.Ma. Verde S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 257/2019.
La società ha impugnato in primo grado il decreto di annullamento della concessione di benefici economici ai sensi della legge n. 488 del 1992 del Ministero dello Sviluppo economico (MiSE).
Il provvedimento impugnato in primo grado, recante la revoca della concessione di benefici sotto forma di finanziamento agevolato per la realizzazione di una struttura congressuale, mediante la ristrutturazione di una dimora storica (si tratta della “Villa De Grecis” di Bari), si fonda sulla circostanza dell’insussistenza dei requisiti di ammissibilità al beneficio.
Tale provvedimento era stato preceduto da una nota del soggetto finanziatore GE Capital Interbanca, con la quale si proponeva al MiSE la revoca dei contributi sull’assunto della mancata corrispondenza dell’immobile ai vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso. In particolare, la villa oggetto dell’intervento di ristrutturazione da finanziare al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande sarebbe rientrata in una categoria catastale non rispondente alla destinazione d’uso della struttura congressuale da realizzare.
Il Ministero dava quindi avvio al procedimento conclusosi con il decreto in data 5 settembre 2013 nonché con l’ordine di restituzione dell’importo derivante dal finanziamento agevolato e con la dichiarazione di non spettanza del contributo.
Nel giudizio di primo grado, il TAR, dopo aver ricostruito nei suddetti termini la vicenda fattuale, ha dichiarato l’impugnato atto in autotutela doveroso e immune dalle censure contestate dalla società ricorrente respingendo la domanda annullatoria e quella di risarcimento dei danni.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.