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Rigettato l'appello di Aspiag Service concernente la concessione edilizia per restauro, risanamento e cambio di destinazione


Pubblicato il: 8/29/2023

Nel contenzioso, la società Aspiag Service S.r.l. è affiancata dagli avvocati Christof Baumgartner, Mario Sannino, Guido Zago e Federica Sgualdino; la Provincia Autonoma di Bolzano è assistita dagli avvocati Jutta Segna, Luca Graziani, Laura Fadanelli, Alexandra Roilo e Patrizia Pignatta; Unione Commercio Turismo Servizi Alto Adige è difesa dagli avvocati Federico Mazzei e Andrea Reggio D'Aci; Podini Holding S.p.A. è rappresentata dagli avvocati Massimo Luciani, Nausicaa Mall e Dieter Schramm.

La società Aspiag Service S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza TRGA Bolzano n. 9/2019.

Aspiag s.r.l. in data 20 maggio 2016 conseguiva, a seguito di domanda di variante del titolo n. 102/2012, la concessione edilizia n. 212/2016, rilasciata dal Comune di Bolzano, per l’esecuzione dell’intervento di «restauro e risanamento (lett.c., art. 59, l.p. 13/97)», in «edificio in zona produttiva», per lavori di adeguamento in edificio ad uso produttivo con «cambio di destinazione a commercio al dettaglio», da eseguirsi sull’area ivi identificata, compresa in «zona D3 – zona produttiva di interesse provinciale con piano di attuazione» del vigente PUC di Bolzano.

L’Unione commercio turismo servizi Alto Adige, W.A. , Podini Holding s.p.a. e P.G., proponevano distinti ricorsi popolari alla Provincia autonoma di Bolzano (ai sensi dell’art. 105 l.p. n. 13 del 1997) la quale li accoglieva con deliberazione n. 1020/2016. Contestualmente la Provincia avviava – ai sensi dell’art. 89 della predetta legge provinciale – la procedura per l’annullamento del titolo di cui trattasi.

Avverso tale deliberazione della Provincia autonoma, Aspiag Service s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al T.r.g.a., sez. aut. di Bolzano, chiedendone la caducazione.

La Provincia autonoma di Bolzano, successivamente, procedeva, con deliberazione n. 35/2017, ai sensi dell’art. 89 l.p. n. 13 del 1997 all’annullamento del titolo in variante. Detta ultima deliberazione costituiva, anch’essa, oggetto impugnazione in primo grado non solo da parte di Aspiag Service s.r.l. (con motivi aggiunti), ma anche del Comune di Bolzano (con autonomo ricorso).

Con sentenza n. 9/2019 il T.r.g.a., sez. aut. di Bolzano, previa riunione dei predetti ricorsi, rigettava le domande di annullamento, così come la pretesa risarcitoria avanzata da Aspiag Service s.r.l.

Avverso tale sentenza ha, quindi, interposto appello Aspiag Service s.r.l.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe (n. 2798/2019), lo rigetta e, per l’effetto, conferma integralmente l’impugnata sentenza. Condanna Aspiag Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore della Provincia autonoma di Bolzano, dell’Unione commercio turismo servizi Alto Adige, della Podini Holding s.p.a. e P.G., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, delle spese ed onorari di causa del presente grado di giudizio che liquida in € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre accessori come per legge. Nulla per le spese del grado nei confronti di A.W., di Generalmarket s.r.l., di Consortium Centrum s.r.l. e del Comune di Bolzano, non costituiti in giudizio.