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Respinto il ricorso di Betasint S.r.l. per l'annullamento dell'appalto indetto dal Comune di Borgo Ticino


Pubblicato il: 8/29/2023

Nella vertenza, la società Betasint S.r.l. è affiancata dall'avvocato Loredana Grillo; il Comune di Borgo Ticino è difeso dall'avvocato Anna Laura Ferrario.

La società Betasint S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Piemonte n. 00933/2022.

Detta pronuncia aveva respinto il ricorso, con domanda risarcitoria, dalla stessa proposto avverso gli atti con i quali il Comune di Borgo Ticino ha disposto l’annullamento della procedura aperta già aggiudicata, ex artt. 95 e 183 d.lgs. n. 50 del 2016, alla società ricorrente, nonché ‘annullamento e revoca’ della dichiarazione di pubblico interesse della proposta di aggiudicazione Finanza di Progetto ex art.183, comma 15 d.lgs. n. 50 del 2016 per la concessione del ‘servizio di illuminazione pubblica comprensivo di progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico dei relativi impianti, manutenzione e fornitura di energia elettrica, gestione degli impianti termini degli immobili comunali comprensiva di progettazione, adeguamento normativo, riqualificazione ex d.lgs. 50/2016”.

La società Betansint s.r.l. aveva presentato al Comune di Borgo Ticino una proposta di parternariato pubblico privato, in regime di finanza di progetto, per l’affidamento del servizio di pubblica illuminazione e di gestione degli impianti termici degli immobili comunali. La proposta era stata dichiarata di pubblico interesse.

Successivamente veniva indetta una procedura aperta per l'aggiudicazione della concessione, procedura che si cocncludeva con l'aggiudicazione alla società Betasint S.r.l.

Con determinazione dirigenziale n. 130 del 9 maggio 2022, il Comune annullava in autotutela il provvedimento di aggiudicazione e i presupposti atti di gara.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con la sentenza impugnata, riteneva infondato il ricorso proposto da Betasint s.r.l. per l’annullamento dei provvedimenti assunti in autotutela e per il risarcimento del danno conseguente all’illecito operato dal Comune, respingendo anche la domanda di indennizzo ex art. 21 quinquies l. 241 del 1990, proposta in subordine.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.