Improcedibilità del ricorso dell'ATI Idrovelox e Ingallina per i servizi di manutenzione delle reti idriche e fognarie Pugliesi
Pubblicato il: 8/30/2023
Nel contenzioso, le società Idrovelox S.r.l. e Ingallina S.r.l. sono affiancate dall'avvocato Gianluigi Manelli; Acquedotto Pugliese S.p.A. è difeso dall'avvocato Massimo Gentile; Italservizi 2000 S.r.l. è assistita dagli avvocati Andrea Badanai e Ottavio Grandinetti; Conscoop è rappresentato dagli avvocati Luca Alberto Clarizio e Anna Del Giudice; Società Opere e Costruzioni Idrauliche è affiancata dagli avvocati Luigi e Pietro Quinto.
L'ATI composta dalle società Idrovelox e Ingallina ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 1244/2022 relativa al bando di gara, indetto da Acquedotto Pugliese S.p.A., per l’affidamento, mediante accordo quadro, dei “Servizi e dei Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie”, da svolgersi negli abitati delle province di tutto il territorio di propria competenza, ripartito in 14 Ambiti territoriali, per un valore complessivo (compresa l’eventuale proroga) di oltre 240.000.000,00 euro.
L’ATI costituita dalle imprese Idrovelox di Petrelli Franco e Figli S.r.l. (mandataria) e Ingallina S.r.l. (mandante) si classificava prima nelle graduatorie del lotto n. 13 (corrispondente all’Ambito territoriale n. 14 - Provincia di Brindisi) e del lotto n. 11 (corrispondente all’Ambito territoriale n. 12 - Provincia di Lecce), conseguendone la relativa aggiudicazione, la cui efficacia era, comunque, sospensivamente condizionata al buon esito della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale.
Nel corso di tali verifiche, il RUP – esaminati i certificati prodotti a comprova dei requisiti auto-dichiarati in sede di gara – riscontrava che la predetta ATI non era in possesso della sommatoria dei requisiti richiesti dal punto 4.3, lett. C), sub. c) del Disciplinare di gara (esecuzione di servizi di sanificazione analoghi a quelli oggetto di affidamento), necessari per l’aggiudicazione dei due lotti in questione. Illegittimità lamentata anche da altra società concorrente alla gara mediante ricorso.
Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Puglia – sezione di Lecce, l’ATI Idrovelox impugnava la ridetta determinazione, invocandone l’annullamento; in via subordinata, domandava l’annullamento dell’aggiudicazione del lotto n. 5 (corrispondente all’Ambito territoriale n. 5 - Provincia di Bari), “nei limiti dell’interesse” esplicitato nel ricorso. Con sentenza n. 1244/2022, il TAR adito rigettava il ricorso, dichiarandolo in parte infondato e in parte inammissibile.
Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, Idrovelox impugna la ridetta statuizione, di cui lamenta la complessiva erroneità ed ingiustizia, auspicandone l’integrale riforma.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.