Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Respinto il ricorso di Leonardo S.p.A. per il supporto logistico del programma SIAT


Pubblicato il: 8/30/2023

Nel contenzioso, Leonardo S.p.A. è affiancata dall'avvocato Francesco Vetrò; Cubic Italia S.r.l. è difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, David Astorre e Luca Pocobelli.

La società Leonardo S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 9832/2022 concernente la procedura negoziata finalizzata alla stipula di un accordo quadro di durata quinquennale, articolato su un unico lotto, con la Società Cubic Italia S.r.l., al fine di garantire il supporto logistico del programma “Sistemi Integrati per l’Addestramento Terrestre (SIAT)”.

L’affidamento diretto era giustificata dal fatto che la Cubic Italia S.r.l. sarebbe stata “l’unico Operatore Economico con le necessarie competenze atte a garantire il supporto logistico alla piattaforma di simulazione addestrative “Live” della Forza Armata presso i siti di Lecce, Cesano, Monte Romano, Teulada e Brunico”.

Per tal via, l’intenzione della stazione appaltante di procedere all’affidamento diretto della commessa a Cubic Italia S.r.l. trovava fondamento nell’art. 18, comma 2, lett. d) del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208, che consentiva di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando “qualora, per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto [potesse] essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”.

A seguito della pubblicazione dell’avviso, con lettere rispettivamente del 10 e del 17 dicembre 2020, Vitrociset s.p.a. e Magicom Ingegneria s.r.l. si attivavano per rappresentare alla stazione appaltante di essere in possesso, in proprio, delle capacità e delle competenze necessarie per soddisfare le esigenze negoziali manifestate, contestualmente contestando la concreta ricorrenza delle ragioni e condizioni di legge per procedere ad un affidamento diretto della commessa.

Con determinazione in data 9 settembre 2021, a firma del responsabile del procedimento per la fase di affidamento, l’Amministrazione comunicava l’esclusione dalla gara del costituendo R.T.I. Vitrociset S.p.A. e Magicom Ingegneria S.r.l., motivata (con riguardo al lotto n. 1) dalla ritenuta “mancanza del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale indicati, al Par. 9.3. lettera c) del Disciplinare di Gara, non sanabile attraverso il soccorso istruttorio”.

Avverso tale determinazione, le appellanti insorgevano con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio, impugnando altresì, per quanto di ritenuta ragione ed in parte qua, l’avviso di gara, il relativo disciplinare, il capitolato tecnico, la misura reiettiva della formalizzata istanza di riesame e gli altri atti complessivamente presupposti.

Nel rituale contraddittorio delle parti, con sentenza n. 9832 in data 14 luglio 2022, il TAR adito respingeva il ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.