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Accolto il ricorso di Paving Technology per i servizi di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale


Pubblicato il: 8/31/2023

Nel contenzioso, Paving Technology S.r.l. è affiancata dagli avvocati Andrea Manzi, Vito Aurelio Pappalepore e Alessandra Ciocia; Anas S.p.A. è difesa dagli avvocati Costanzo Cascavilla e Fiorella Forziati.

La società Paving Technology S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 329/2023.

La società Paving Tecnology S.r.l. ha partecipato alla procedura di gara, indetta da Anas S.p.a., per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale (Lotto 6), risultando aggiudicataria. Su ricorso di altro concorrente (il raggruppamento Matarrese-Chirulli), l’aggiudicazione è stata annullata dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con sentenza n. 380 del 2021, accogliendo una censura relativa alla valutazione dell’offerta tecnica del raggruppamento ricorrente; sentenza riformata da Consiglio di Stato, sez. V, 27 gennaio 2022, n. 593, che ha ritenuto inammissibile il soccorso istruttorio imposto dal primo giudice, trattandosi di profili concernenti il contenuto dell’offerta.

Ripreso il procedimento di gara, Paving Tecnology è stata esclusa avendo la stazione appaltante rilevato, in fase di verifica dei requisiti, la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in base alla sopravvenuta conoscenza di indagini svolte dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Bari nei confronti dell’impresa in relazione a un’ipotesi di traffico di rifiuti costituiti da “fresato d’asfalto”, che sarebbero stati smaltiti illecitamente.

Il provvedimento di esclusione è stato impugnato da Paving Tecnology con ricorso innanzi al T.a.r. per la Puglia, che lo ha rigettato con sentenza 16 febbraio 2023, n. 329, osservando che la valutazione effettuata dalla stazione appaltante si è svolta nel corso della verifica dei requisiti, e quindi a gara non ancora conclusa, per cui non si tratterebbe di autotutela.

La società, rimasta soccombente, ha proposto appello essenzialmente reiterando i motivi del ricorso di primo grado, previa critica della sentenza di cui si chiede la riforma.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento con esso impugnato.