Respinto il ricorso in ottemperanza di Green Network
Pubblicato il: 8/31/2023
Nel giudizio, la società Green Network S.p.A. è assistita dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli ed Emilia Pulcini; Terna è difesa dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo e Daniele Carria.
La società Green Network S.p.A. ha avanzato ricorso per la corretta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5836/2020 nonchè per la dichiarazione di nullità o inefficacia della delibera ARERA circa l'adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della ricorrente.
Green Network s.p.a. aveva acquisito, nel 2017, il ramo d’azienda della Energrid s.p.a., società che, similmente agli altri operatori del mercato elettrico, ha avviato un complesso contenzioso dinanzi al giudice amministrativo contestando le deliberazioni adottate dall’ARERA in materia di valorizzazione degli sbilanciamenti verificatisi nel mercato elettrico nell’ambito del servizio di dispacciamento per il periodo gennaio-luglio 2016, nonché gli atti con cui la stessa Autorità ha ordinato di restituire a Terna gli importi corrispondenti ai pretesi vantaggi economici, ritenuti indebiti, conseguiti per effetto delle strategie di programmazione adottate.
In particolare, la società aveva impugnato la deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico n. 558/2017/E/EEL del 27 luglio 2017, recante “adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente del dispacciamento in immissione e in prelievo rispetto a strategie di programmazione non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento a ristoro dei consumatori” nonché la deliberazione dell'A.R.E.R.A., Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, n. 74/2018/E/EEL dell'8 febbraio 2018 avente ad oggetto “conferma di provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente del dispacciamento in immissione e in prelievo (deliberazione 558/2017/E/EEL) rispetto a strategie di programmazione non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione 342/2016/E/EEL) e il relativo allegato B”.
All’esito di tale giudizio, la sentenza del Consiglio di Stato, Sesta Sezione, n. 5836/2020, in riforma della sentenza del TAR per la Lombardia, Seconda Sezione, n. 776/2019, ha accolto il ricorso nei sensi di cui in motivazione, ritenendolo fondato l’appello “per difetto di istruttoria e di motivazione sugli elementi indicati, salvo il potere di riesame in termini aderenti ai principi sopra espressi”.
A seguito della citata sentenza, che, come detto, ha in parte annullato gli esiti del procedimento prescrittivo, l’Autorità ha dato corso ad un supplemento istruttorio conclusosi con la deliberazione del 12 luglio 2022, n. 318/2022/E/EEL.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in ottemperanza in epigrafe (R.G. n. 8075 del 2022).