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Respinto il ricorso di Ecosesto per il riconoscimento della qualifica IAFR


Pubblicato il: 8/31/2023

Nel giudizio, Ecosesto S.p.A. è affiancata dagli avvocati Paola Tanferna e Orsola Torrani; GSE S.p.A. è difesa dagli avvocati Carlo Malinconico e Antonio Pugliese.

La società Ecosesto S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 13251/2019 che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento del provvedimento del G.S.E. in data 18 febbraio 2010 di accoglimento della domanda di riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili con un coefficiente inferiore a quello richiesto e del precedente provvedimento di G.S.E. di reiezione della domanda di riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili del 17 dicembre 2009; l’impugnazione era stata estesa anche all’art. 21, commi 5 e 6, d.m.del 18 dicembre 2008.

In punto di fatto occorre ricordare che la società, che conduce un impianto termoelettrico a biomasse di produzione di energia da fonti rinnovabili nel comune di Rende, aveva ottenuto la qualifica IAFR in data 18 febbraio 2010, oltre dodici mesi dopo l’entrata in vigore del D.M., circostanza che secondo G.S.E. legittimava l’applicazione del coefficiente D pari a 0.90 per la determinazione della quantità di energia rinnovabile prodotta.

Ciò costituiva l’oggetto della contestazione giudiziale innanzi al TAR per il Lazio da parte della società la quale, in sintesi, lamentava che il rilascio della qualifica IAFR al proprio impianto oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del d.m. 18 dicembre 2008 era dipeso esclusivamente dalle dilazioni dovute dall’erronea applicazione della normativa vigente da parte del G.S.E.; che il predetto d.m. 18 dicembre 2008 era privo di base normativa; che il meccanismo introdotto dal citato decreto ministeriale determinava un’irragionevole disparità di trattamento tra impianti alimentati da fonti rinnovabili sulla base del solo criterio cronologico condizionato da fattori spesso contingenti e non controllabili dall’operatore economico; che la disciplina del predetto d.m. 18 dicembre 2008 contrastava con il generale principio di predeterminazione e trasparenza delle regole per l’attribuzione di vantaggi economici da parte delle amministrazioni pubbliche.

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso ritenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, il coefficiente contestato aveva una specifica base normativa poiché l`art.21 del d.m. 18 dicembre 2008, il quale prevede, ai commi quinto e sesto, che il coefficiente di gradazione D di cui all'allegato A è posto pari a 0,9, trovava il suo fondamento nell’art. 2, commi da 143 a 150, l. 244/2007, rilevando che tale compiuta disciplina rendeva infondate tutte le censure avanzate.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società appellante a rifondere al G.S.E. le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000 (cinquemila) oltre agli accessori di legge, se spettanti; nulla spese nei confronti delle altre parti non costituite.