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Accolto il ricorso del GSE per il diniego di riconoscimento di impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento per la Metan Alpi


Pubblicato il: 8/31/2023

Nel contenzioso, GSE S.p.A. è affiancata dagli avvocati Aristide Police e Antonio Pugliese; Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. è assistita dagli avvocati Laura Formentin e Gianni Maria Saracco.

La società Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 7460/2019.

Il Gestore per i servizi energetici – G.S.E. ha impugnato la sentenza segnata in epigrafe che ha accolto il ricorso proposto dalla Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento s.r.l. avverso il provvedimento del G.S.E. di diniego riconoscimento della qualifica di "impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento", ai sensi dell'art. 4, co. 2, del d.m. 24 ottobre 2005, in relazione al rifacimento parziale dell'impianto termoelettrico denominato " Centrale di cogenerazione e teleriscaldamento Sestriere " sito nel Comune di Sestriere.

In punto di fatto occorre rilevare che in data 30 marzo 2012 la società aveva domandato al G.S.E. il riconoscimento della qualifica di impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento in relazione al rifacimento parziale dell'impianto termoelettrico in cogenerazione – con fonte a gas naturale per categoria BP.C – denominato "centrale di cogenerazione e teleriscaldamento Sestriere" sito nel Comune di Sestriere.

Esaminate le controdeduzioni della società, il G.S.E. col provvedimento impugnato ha negato la qualifica richiesta in quanto l’intervento non rispettava quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera k), del d.m. 24 ottobre 2005; ciò in quanto la sostituzione degli scambiatori avvenuta tra il 2005 ed il 2006 e la sostituzione dei motori avvenuta nel 2009 non era riconducibili alla fattispecie del rifacimento parziale, sia valutati singolarmente sia come fasi di un intervento complessivo, perché nel frattempo l’impianto aveva prodotto energia; inoltre dalle copie delle fatture allegate non era possibile accertare se gli scambiatori acquistati fossero relativi all'impianto in oggetto e se gli stessi fossero stati effettivamente installati entro il 31 dicembre 2006, anche perché la lettera di collaudo del 16 febbraio 2005 era priva di qualsiasi timbro, firma o protocollo di un soggetto certificatore.

Il TAR per il Lazio, adito dalla società, ha accolto il ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso. Spese del doppio grado compensate.