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Respinto il ricorso di Edison S.p.A. relativo all'unità di cogenerazione di Sesto San Giovanni


Pubblicato il: 9/2/2023

Nella vertenza, Edison S.p.A. è affiancata dagli avvocati Andreina Degli Esposti e Riccardo Villata; GSE S.p.A. è difesa dagli avvocati Anni Romano, Filippo Arturo Satta e Antonio Pugliese.

La società Edison S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 13834/2019.

Con l’appello in trattazione, la società Edison S.p.a. ha impugnato la sentenza che ha respinto il suo ricorso avverso: il provvedimento del 19 luglio 2017, prot. n. GSE/P20170055506, recante “Attività di controllo, mediante verifica e sopralluogo, ai sensi dell'art. 11 del DM 5 settembre 2011 per l'unità di cogenerazione denominata “CENTRALE DI SESTO SAN GIOVANNI 2”, sita nel Comune di Sesto San Giovanni (MI) ed identificata con il codice Z27. Comunicazione di esito”, nonchè i provvedimenti collegati e direttamente discendenti.

A sostegno del ricorso la Società aveva articolato quattro motivi di censura: falsa applicazione dell’art. 11, comma 3, del D.M. 5 settembre 2011; violazione del principio di ragionevolezza; violazione del principio di proporzionalità; difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Tribunale adito ha respinto il ricorso, condannando la Società al pagamento delle spese di lite (euro 3.500,00).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 2105/2020), lo respinge. Condanna parte appellante al rimborso, in favore di GSE, delle spese del presente grado di giudizio nell’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA, CPA ed accessori di legge se dovuti.