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Confermata la decadenza di Green Future Albachiara dalle tariffe incentivanti da impianti fotovoltaici


Pubblicato il: 9/1/2023

Nella vertenza, Green Future Albachiara S.r.l. è affiancata dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani; GSE S.p.A. è difesa dall'avvocato Marco Cardia.

La società Green Future Albachiara S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 10682/2019 con la quale è stato respinto il ricorso teso all’annullamento delle comunicazioni del GSE, prott. nn. 77922, 77924 e 77925, del 30 settembre 2016, con cui era stata disposta la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti previste dal c.d. Quarto Conto Energia per tutti e tre gli impianti fotovoltaici denominati Corvi - 1 - 2 e 3, nn. 813246, 813253 e 813372, siti nel comune di Fresagrandinaria (CH) di sua proprietà, unitamente ai provvedimenti di rigetto della richiesta di trasferimento della titolarità delle convenzioni incentivanti relative agli stessi tre impianti.

In punto di fatto occorre precisare che i ridetti impianti, entrati in esercizio tra l’agosto ed il settembre del 2012, ed ammessi dal GSE, qualche mese dopo, al sistema incentivante del Quarto Conto, erano originariamente di proprietà della Aton Energy s.r.l. la quale nel 2013 aveva stipulato apposite convenzioni con il Gestore per la cessione dell’energia prodotta e l’applicazione delle relative tariffe incentivanti.

Sopraggiunto il fallimento della Aton Energy s.r.l., gli impianti erano stati aggiudicati, a seguito di procedura d’asta, alla Green Future Albachiara s.r.l.

Con il provvedimento di ammissione agli incentivi del 2013 il Gestore aveva riconosciuto la tariffa incentivante pari ad euro 0,14 per kWh, considerando i tre impianti come un unico impianto di produzione dell’energia e considerando altresì, sulla base di quanto autocertificato dal soggetto richiedente, che, tra gli altri, l’area sulla quale insistono i tre impianti costituiva un terreno abbandonato, ai sensi della definizione di cui all’art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2011.

I successivi tre provvedimenti di decadenza del 2016, adottati a seguito di una verifica documentale, erano motivati per l’esistenza, ora per allora, di due ragioni ostative al riconoscimento degli incentivi.

Con ricorso al T.a.r. Lazio la società ne aveva chiesto l’annullamento sulla base di due articolati motivi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 2490/2020), lo respinge. Condanna parte appellante al rimborso, in favore di GSE S.p.a., delle spese di lite nell’importo di € 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA, CPA ed accessori come per legge, se dovuti.