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Respinto il ricorso di Tecnosistem S.p.A. per i servizi di progettazione delle linee Vesuviane di gestione EAV


Pubblicato il: 9/2/2023

Nel contenzioso, Tecnosistem S.p.A. è affiancata dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Francesco Migliarotti; Ente Autonomo Volturno S.r.l. è difeso dall'avvocato Loredana Milone; Hub Engineerin, Tizero S.r.l. e Techne S.r.l. sono assistiti dagli avvocati Massimo Ambroselli, Francesco Zacconte e Luigi Maria D'Angiolella.

La società Tecnosistem S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Campania n. 3457/2021 concernente la gara d'appalto indetta dall'Ente Autonomo Volturno (EAV) per l'affidamento del servizio tecnico di progettazione definitiva relativo al collegamento delle linee vesuviane gestite dall’EAV s.r.l. con la stazione di Afragola AV - realizzazione del collegamento Napoli Porta Est (stazione Volla) - Afragola AV e realizzazione del collegamento tra la linea Napoli - San Giorgio e la linea Napoli - Sorrento” per l’importo di euro 1.885.719,61, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato al 25 settembre 2020.

Alla procedura di gara partecipavano unicamente il raggruppamento composto dalla mandataria Tecnosistem s.p.a. e dalle mandanti Ferrotramviaria Engineering s.p.a., Rina Consulting s.p.a., Italiana Sistemi s.r.l. ed Ing. Antonio Masturzo, nonché il Consorzio Stabile Hub Engineering s.c.a.r.l., il qual ultimo aveva designato quali consorziate esecutrici Tizero s.r.l., S.I.I.P. s.r.l. e Techne s.r.l

All’esito delle operazioni del seggio di gara il Consorzio Hub Engineering conseguiva il maggior punteggio e l’appalto veniva aggiudicato in suo favore. 

A tal punto la società Tecnosistem s.p.a., in proprio e quale mandante di costituendo R.T.P., impugnava l’aggiudicazione, unitamente al verbale di gara. La ricorrente chiedeva quindi la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto ed il subentro nell’esecuzione, affidandosi a tre motivi di impugnazione con i quali: veniva contestata l’ammissione del controinteressato, sostenendo non operasse il c.d. “cumulo alla rinfusa”, non potendo quindi spendersi i requisiti delle consorziate non designate per l’esecuzione; si sosteneva le società designate dal Consorzio avessero acquisito un vantaggio competitivo, avendo redatto per la stazione appaltante la progettazione preliminare, non garantendosi perciò parità di trattamento; veniva infine contestata l’assegnazione di quindici punti all’offerta tecnica per i servizi di progettazione svolti negli ultimi dieci anni, che in realtà non avrebbero potuto essere valutati poiché attinenti ad opere mai realizzate.

Con sentenza 25 maggio 2021, n. 3457, il giudice adito respingeva il ricorso ed i motivi aggiunti, ritenendoli infondati.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Pone definitivamente a carico di Tecnosistem s.p.a. il compenso da corrispondere al Collegio di verificazione, che complessivamente liquida in euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre oneri di legge, salvo conguaglio con eventuali anticipazioni già versate. Condanna l’appellante Tecnosistem s.p.a. al pagamento, in favore dell’Ente Autonomo Volturno s.r.l. e del Consorzio stabile Hub Engineering s.c.a.r.l., delle spese di lite del grado di giudizio, che complessivamente liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuno, oltre Iva e Cpa se previste.