Respinto il ricorso del Perugia Calcio per l'ammissione del Lecco al campionato di Serie B
Pubblicato il: 9/2/2023
Nella vertenza, AC Perugia Calcio è difesa dall'avvocato Loredana Giani; Calcio Lecco 1912 S.r.l. è affiancato dagli avvocati Salvatora De Lorenzis, Antonio Caiffa e Domenico Zinnari; FIGC è rappresentata dall'avvocato Giancarlo Viglione, Lega Nazionale Professionisti B è assistita dall'avvocato Paola Pezzali; il Centro di Coordinamento Perugia Clubs è assistito dall'avvocato Michele Bromuri; il Comune di Perugia è difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli e Sara Mosconi; il Foggia Calcio 1920 è affiancato dagli avvocati Fabrizio Lofoco e Giacomo Sgobba.
La società AC Perugia Calcio ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 13162/2023.
La vicenda riguarda l’ammissione del Lecco al campionato di Serie B 2023/2024 e, dunque, la concessione, che sarebbe illegittima, della licenza a prendere parte a detto campionato non avendo, il Lecco, dimostrato entro i termini previsti nel Manuale delle licenze, la disponibilità di uno stadio idoneo alla disputa delle partite di Serie B.
Il procedimento di concessione delle Licenze è articolato secondo una scansione temporale ben precisa, e vede l’intervento di specifiche autorità cui l’ordinamento settoriale ha concesso il potere di verifica e rilascio delle dette licenze. Autorità che, in prima battuta hanno tutte rilevato l’illegittimità del comportamento tenuto dal Lecco per poi ribaltare tale decisione (provv. FIGC 7 luglio 2023) pur essendo rimasti immutati i presupposti di fatto posti a base della stessa.
Il ripensamento della FIGC ruota attorno al seguente ragionamento: il Lecco, ai fini della ricerca di uno stadio ove disputare la serie B, si è trovato a dover fronteggiare una situazione di forza maggiore consistente nella conclusione (per il Lecco e per il Foggia) della stagione sportiva una settimana dopo del previsto.
L’AC Perugia Calcio s.r.l. si rivolgeva allora al Collegio di Garanzia presso il CONI. Con la decisione n. 66/2023, il CONI - Collegio di Garanzia, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, dichiarava la violazione, ad opera del Lecco, dei termini perentori previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali ai fini della comprova della disponibilità di uno stadio conforme ai criteri sanciti per la Serie B 2023/2024 e ne disponeva l’esclusione dal Campionato di Serie B 2023/2024. Gli altri motivi di ricorso erano dichiarati “assorbiti”.
Il Lecco proponeva quindi ricorso al TAR del Lazio (r.g. 10439/2023) che lo accoglieva con la sentenza n. 13162/2023, rigettando il ricorso incidentale del Perugia.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, n. 13162/2023.