Rigettato l'appello della Provincia di Brindisi contro la realizzazione di un impianto agrivoltaico
Pubblicato il: 9/4/2023
Nel contenzioso, la Provincia di Brindisi è difesa dall'avvocato Giuseppe Tanzarella; Columns Energy S.p.A. è affiancata dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani; Regione Puglia è rappresentata dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli; Arpa Puglia è assistita dall'avvocato Maria Laura Chiapperini.
La Provincia di Brindisi ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 01583/2022.
Columns Energy S.p.A ha presentato istanza per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a circa 5,99 MW, localizzato nel Comune di Brindisi.
Con nota prot. n. 21769 del 18.08.2020 il Settore Ambiente della Provincia ha dato avvio al procedimento di VIA e ha indetto la Conferenza di Servizi in modalità asincrona per la valutazione del progetto in questione. Nel corso del procedimento in conferenza di servizi, tra gli altri, sono pervenuti i seguenti pareri, tutti non favorevoli all’intervento; ARPA con nota prot. n. 89252 del 22/12/2020; Servizio Agricoltura della Regione Puglia, con nota prot n. 69595 del 22/10/2020; Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, con nota prot. n. 262 del 11/01/2021; Comune di Brindisi, con nota prot. n. 772 del 12/01/2021; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. n. 485 del 14/01/202
In data 14.1.2022, la Provincia di Brindisi ha comunicato che: “non autorizza il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in questione”.
Columns Energy S.p.A ha, quindi, impugnato i predetti atti negativi dinanzi al T.a.r.per la Puglia, chiedendone l’annullamento. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di diniego, muovendo dall’assunto di fondo della netta distinzione ontologica sussistente tra gli impianti agrivoltaici e quelli fotovoltaici.
In particolare, la sentenza del T.a.r trae principale argomento dall’irragionevole automatismo in forza del quale, in assenza di espressi vincoli, le Amministrazioni hanno ritenuta preclusa la possibilità di rilasciare una positiva valutazione ambientale per effetto di una impropria assimilazione degli impianti agrivoltaici e quelli fotovoltaici.
Contro tale decisione la Provincia di Brindisi ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto: rigetta l’appello; dichiara integralmente compensate tra tutte le parti costituite le spese del giudizio.