Respinto il ricorso di Project Automation per le forniture di apparecchiature omologate per l'accertamento di violazioni stradali
Pubblicato il: 9/4/2023
Nella vertenza, la società Project Automation S.p.A. è difesa dagli avvocato Filippo Martinez e Davide Moscuzza.
Con l’appello la società Project Automation s.p.a. impugna la sentenza indicata in epigrafe con cui il T.A.R. Lazio ha respinto il ricorso per l’annullamento della delibera dell’ANAC n. 258 del 23 marzo 2021 che ha disposto l'iscrizione nel casellario informatico di annotazione interdittiva, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016, con applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 213, comma 13, del Codice, dell’esclusione dell’appellante dalla gara indetta dal Comune di Vercelli per la “Fornitura a noleggio biennio 2020/2021 di n. 2 apparecchiature omologate per l'accertamento di violazioni stradali per il mancato rispetto del rosso semaforico”.
Ccon determinazione prot. n.3898 del 28 novembre 2019 la Stazione appaltante l’aveva esclusa dalla procedura per asserita mancata equivalenza del prodotto offerto e per aver conseguentemente reso, a suo dire, una dichiarazione non veritiera tale da aver fatto propendere per l’accoglimento della richiesta di equivalenza del prodotto, “ancorché viziata da mero errore di trascrizione”, segnalando il fatto all’ANAC per le valutazioni di competenza circa l’eventuale iscrizione al casellario informatico.
Con sentenza n. 339 del 1° giugno 2020, il Tribunale amministrativo per il Piemonte aveva respinto il ricorso, escludendo che l’indicazione di una frequenza del filmato inferiore rispetto a quella del capitolato potesse rappresentare un errore materiale.
La sentenza n. 339/2020 del T.a.r. Piemonte è stata confermata con sentenza n. 8098 del 17 dicembre 2020 del Consiglio di Stato, che ha respinto l’appello proposto dalla società, osservando che la mancata rispondenza degli apparecchi offerti in gara ai requisiti tecnici minimi imposti dalla lex specialis costituiva già di per sé “una ragione sufficiente per l’esclusione dalla gara della medesima società”, a prescindere dal fatto che la dichiarazione di equivalenza originaria (in cui era riportato il valore di 10 fps al posto di 3 fps) potesse configurare un mero errore materiale.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.