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Presenza di sostanze inquinanti: rigettato il ricorso di F.lli Fuochi Snc


Pubblicato il: 9/5/2023

Nel contenzioso, la società F.lli Fuochi Snc è affiancata dagli avvocati Simona Gambini, Francesco Pintucci e Dora Manfredi; la Città Metropolitana di Milano è difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Alessandra Zimmitti e Giorgio Giulio Grandesso.

La società F.lli Fuochi S.n.c. ha avanzato ricorso per la rifroma della sentenza del TAR Lombardia n. 1938/2019.

La F.lli Fuochi s.n.c. di Romeo e Walter Fuochi aveva agito dinanzi al T.a.r. per la Lombardia per l’accertamento dell’inadempimento della Provincia di Milano (ora Città metropolitana di Milano) al proprio obbligo ex art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006 di attivare il procedimento diretto all’individuazione del responsabile dell’inquinamento e per la conseguente condanna ai sensi dell’art. 30 c.p.a. al risarcimento dei danni patiti a causa dell’inerzia dell’amministrazione provinciale.

Il T.a.r. per la Lombardia, con la sentenza n. 1938 del 2 settembre 2019, ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della Città metropolitana di Milano.

La originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di annullare e/o riformare tale pronuncia, affidando il suo appello a due motivi così rubricati: omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sul primo motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 104/2010, violazione delle norme in tema di giusto processo in relazione alla mancata pronuncia inerente la violazione di legge di cui al punto 1 del ricorso; erroneità della sentenza nella parte in cui respinge la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., insufficienza e/o erroneità della motivazione, erronea valutazione e travisamento dei fatti, violazione dei principi di diritto e giurisprudenziali in materia di elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione per cattivo o omesso esercizio del potere, violazione dell’art. 112 c.p.c.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna l’appellante alla rifusione, in favore della Città metropolitana di Milano delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre accessori di legge.