Rigettato l'appello di Buzzi Unicem contro Regione Lazio e Roma Capitale
Pubblicato il: 9/5/2023
Nella vertenza, Unicem S.r.l. è affiancata dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Claudio Vivani ed Elisabetta Sordini; Regione Lazio è assistita dall'avvocato Teresa Chieppa; Città Metropolitana di Roma Capitale è difesa dall'avvocato Giovanna De Maio; Aitec è rappresentata dall'avvocato Arturo Cancrini.
La società Unicem S.p.A. ha avanzato ricorso per la rifroma dalla sentenza del TAR Lazio n. 16385/2022.
Buzzi Unicem S.p.A. gestisce una cementeria in Guidonia Montecelio. La società ha presentato alla Regione Lazio in data 11 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 29-nonies del d. lgs. n. 152/2006, istanza di modifica dell’A.I.A per l'introduzione del Combustibile Solido Secondario qualificato come “end of waste" in quanto conforme ai requisiti del Decreto Ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22, da impiegarsi nell'impianto di cottura clinker dello stabilimento di Guidonia in parziale sostituzione dei combustibili fossili ad oggi impiegati (pet coke e carbon fossile) e nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 3 dell'art. 35 del DL. 77/2021”, muovendo dal presupposto per cui la modifica in esame rientra nella fattispecie della modifica “non sostanziale”, di cui all’art. 35 della legge n. 108 del 29 luglio 2021, articolo 35 comma.
Il progetto di modifica prevede la realizzazione di una nuova unità impiantistica per il ricevimento, lo stoccaggio e il dosaggio del CSS-C prodotto, al punto di emissione E11 “Forno + Mulino crudo”, che verrà integrata agli impianti esistenti e con incremento da 12 a 15 dei viaggi giornalieri per il trasporto allo stabilimento.
Con nota del 10 febbraio 2022, ARPA Lazio ha qualificato l’intervento come integrante una modifica sostanziale. Con successiva nota prot. n. 189149 del 24 febbraio 2022, la Regione Lazio ha comunicato alla società Buzzi che la sua richiesta di modifica va qualificata come modifica sostanziale e, pertanto, le ha imposto, ai sensi dell’art. 29-nonies comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, di procedere con “una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2.”
La società ha impugnato dinanzi al T.AR per il Lazio quest’ultimo provvedimento e il presupposto parere rilasciato da Arpa Lazio. Il T.ar. per il Lazio ha rigettato il ricorso. La Società ha proposto appello (articolato in tre motivi di gravame), che, nella sostanza, reitera le censure prospettate nel giudizio di primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto: rigetta l’appello; dichiara integralmente compensate tra tutte le parti costituite le spese del giudizio.