Respinto il reclamo di F.F. e della Ascoli Calcio contro la FIGC
Pubblicato il: 9/5/2023
Nella vertenza, l'avvocato Stefano Azzali e l'avvocato Luca Smacchia hanno assistito il sig. F.F.
Il sig. F.F., tesserato per la società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Cosenza/Ascoli del 19.08.2023. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al 48° del secondo tempo, colpito con un pugno al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco”.
Il reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto in via principale la riduzione della sanzione inflitta da tre a due giornate di squalifica e, in subordine, la commutazione in ammenda della terza giornata di squalifica. Il reclamante ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto nella circostanza per cui è causa.
La Corte, respinge il reclamo.