Leonardo Soc. Coop. vince il ricorso per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido nel Comune di Roseto degli Abruzzi
Pubblicato il: 9/6/2023
Nella vertenza, Unione dei Comuni delle Terre del Sole è difesa dall'avvocato Emilia Pulcini; Leonardo Soc. Coop. è affiancata dagli avvocati Herbert Simone e Chiara Tozzoli.
L'Unione dei Comuni delle Terre del Sole ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Abruzzo n. 110/2023.
La Leonardo Società Cooperativa Sociale proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo avverso gli atti di gara indetta dall’Unione dei Comuni delle Terre del Sole per l’affidamento del servizio di gestione asili nido ‘via Accolle ‘ e ‘M. Ventre’ del Comune di Roseto degli Abruzzi per il periodo dicembre 2022/novembre 2025, oltre sei mesi di eventuale rinnovo.
La gara, all’esito delle operazioni di selezione e valutazione delle offerte, veniva, previa verifica dell’anomalia, aggiudicata su proposta del RUP all’offerta di RTI I Colori/3M. La ricorrente, che aveva ottenuto il secondo miglior punteggio, lamentava, anche con ricorso per motivi aggiunti, varie criticità, mentre la Cooperativa I Colori chiedeva, in via incidentale, dichiararsi la nullità dell’art. 11 del bando/disciplinare di gara, per violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione, qualora fosse stato inteso che la mancata produzione in sede di gara del rapporto sulla situazione del personale, di cui all’articolo 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, avrebbe comportato l’esclusione dalla procedura di gara anche con riferimento agli appalti pubblici non finanziati con le risorse del PNRR o del PNC.
Il Tribunale amministrativo adito, con sentenza n. 110 del 2023, accoglieva il terzo motivo del ricorso principale, assumendo che i contratti di avvalimento con i quali le ausiliarie Assistenza 2000 e 3M avevano messo a disposizione della cooperativa I Colori le autorizzazioni di legge per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto, nonché le certificazioni di qualità per le attività di riferimento e ogni qualsivoglia risorsa necessaria ad eseguire l’appalto, le strutture, il personale qualificato, le tecniche operative e i mezzi, non soddisfacevano i requisiti richiesti, a pena di nullità, dall’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016. Secondo il Collegio di prima istanza, alla nullità dei contratti di avvalimento tecnico – operativo avrebbe quindi dovuto far seguito, da parte della stazione appaltante, l’esclusione dell’offerta della controinteressata perché priva dei requisiti di capacità tecnico – organizzativa.
Pertanto, in accoglimento del terzo e settimo motivo del ricorso introduttivo, assorbiti tutti gli altri, ivi comprese le eccezioni ad essi opposte, l’aggiudicazione disposta in favore del RTI I Colori/3M andava annullata.
L’Unione dei Comuni delle Terre del Sole ha appellato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore della Leonardo Società Cooperativa Sociale, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti, mentre compensa le spese del grado tra l’appellante e il RTI I Colori/ 3M a r.l.