Respinto il ricorso di Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari per l'intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico
Pubblicato il: 9/6/2023
Nel contenzioso, l'Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l. è affiancata dall'avvocato Roberto Colagrande; il Comune di Mosciano S. Angelo è assistito dagli avvocati Francesco Camerini e Domenico Di Sabatino; Mar Appalti S.r.l. è difesa dagli avvocati Pierluigi Piselli e Alessandro Bonanni.
Il Comune di Mosciano Sant’Angelo indiceva una la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, per l’affidamento dei lavori di “intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico in C.da Marina di Mosciano Sant’Angelo”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del d. lgs. n. 50/2016, e con applicazione dell’istituto della c.d. “inversione procedimentale”, per un importo complessivo stimato in misura pari a € 920.176,56, di cui € 888.909,81 per lavori da assoggettare a ribasso ed € 31.266,75 per oneri per la sicurezza.
Alla procedura di gara hanno partecipavano tre operatori economici: la appellante Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l., Mar Appalti S.r.l., e Persia Umberto Costruzioni S.r.l., la quale ultima veniva successivamente e definitivamente esclusa nel corso dell’esame della documentazione tecnica.
All’esito della valutazione delle offerte, tecniche ed economiche, Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l. risultava prima in graduatoria.
Il Comune chiedeva alla prima graduata “di fornire per iscritto, inserendole nell’apposita sezione della piattaforma telematica messa a disposizione da ASMEL ai propri soci, le spiegazioni sull’offerta presentata entro i termini ivi indicati al fine di poterne valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità”.
A seguito di opportune verifiche, discendeva la nota del responsabile del procedimento prot. n. 27045 del 9.12.2022, con la quale era comunicata l’esclusione dalla procedura di gara.
Avverso tale determinazione l’Impresa Porcinari insorgeva, con ricorso proposto dinanzi al TAR per l’Abruzzo, il quale – con sentenza n. 97 del 24 febbraio 2023, resa nel rituale contraddittorio delle parti, lo respingeva.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.