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Rigettato il ricorso di Italdivani per l'accesso ai contributi regionali per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese


Pubblicato il: 9/7/2023

Nel contenzioso, la società Italdivani è affiancata dall'avvocato Saverio Profeta.

La società consortile Italdivani ha partecipato alla procedura, indetta dalla Regione Puglia, per la concessione di contributi regionali per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

Con la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva (n. 447/2009), il progetto veniva considerato ammissibile ma non finanziabile.

La società impugnava il predetto provvedimento con ricorso al Tribunale amministrativo regionale pe la Puglia che - con sentenza n. 1591/2011 – lo accoglieva, annullando la graduatoria in quanto «la Regione Puglia mediante il Nucleo di Valutazione si è limitata a stabilire generiche voci di valutazione in sede di bando, provvedendo poi con formula del tutto generica all’assegnazione del punteggio con simbolo unico per i tre diversi parametri predeterminati validità tecnico-economica, obiettivi e modalità di intervento, capacità presidio mercati esteri) non consentendo la ricostruzione dell’iter logico seguito, ai fini del necessario sindacato giurisdizionale di legittimità».

In asserita esecuzione della sentenza, la Regione Puglia provvedeva alla ricomposizione del “Nucleo di valutazione” e con determinazione dirigenziale del 3 aprile 2012 approvava la nuova graduatoria (facendo proprie le risultanze del verbale del 20 marzo 2012 del Nucleo di valutazione) che attribuiva alla Italdivani il medesimo punteggio (15 punti) di cui alla precedente graduatoria annullata dal giudice.

Con un nuovo ricorso al T.a.r. per la Puglia, la società consortile ha impugnato anche la nuova graduatoria deducendo un unico articolato motivo con il quale ha lamentato la violazione degli articoli 1 e 6 dell’avviso pubblico, lamentando che l’amministrazione regionale non avrebbe considerato, ai fini dell’attribuzione del punteggio, la partecipazione al Salone internazionale del Mobile di Milano evidenzia come i contributi concessi dalla Regione sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale, e che l’art. 6 dell’avviso contempla tra le spese ammissibili la partecipazione a fiere internazionali in Italia. Ne deriverebbe anche la violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, disparita di trattamento, ingiustizia manifesta.

Con la sentenza appellata, meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. per la Puglia ha respinto il ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa tra le parti le spese giudiziali del grado di appello.

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