Il CdS si pronuncia sul ricorso di Ristorag per la realizzazione di alcune strutture stagionali nel Comune di Taranto
Pubblicato il: 9/7/2023
Nella vertenza, la società Ristorag Soc. Coo. è affiancata dall'avvocato Danilo Lorenzo; il Comune di Taranto è difeso dall'avvocato Angela Maria Buccoliero.
La società Ristorag ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 190/2023 la quale ha respinto la domanda di annullamento del provvedimento dirigenziale dell’11 giugno 2019, prot. n. 80229, con il quale il Comune di Taranto ha respinto la richiesta di rinnovo di permesso di costruire per la realizzazione di un parcheggio stagionale a tariffa giornaliera per autovetture, di servizi igienici, di un chiosco/bar in legno (come struttura temporanea e stagionale) e di un palco per concerti/cineforum, nonché della nota prot. n. 74289 della Direzione Urbanistica – Edilità del Comune di Taranto, datata 29 maggio 2019, richiamata nel provvedimento impugnato.
La società aveva presentato al Comune di Taranto in data 9 aprile 2019 richiesta di permesso di costruire/rinnovo dell’autorizzazione finalizzata alla realizzazione del parcheggio stagionale nonché per la realizzazione di un manufatto da adibire a chiosco-bar (da realizzarsi in materiale ecocompatibile e di natura amovibile) e di un palco per ospitare concerti/cineforum (sempre di natura amovibile).
Con provvedimento prot. n. 80229 dell’11 giugno 2019 il Comune di Taranto – S.U.A.P., richiamando la nota sopra indicata, considerata “parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”, disponeva il rigetto definitivo dell’istanza presentata.
Avverso il provvedimento da ultimo richiamato e il parere in esso richiamato la società proponeva ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce (R.G. n. 895/2019); con ordinanza n. 437/2019, il giudice di prime cure accoglieva la richiesta cautelare e, conseguentemente, il Comune di Taranto rilasciava il titolo edilizio (ma solo per l’anno 2019); con sentenza n. 190/2020 il T.a.r. adito rigettava il ricorso, compensando le spese processuali.
Tanto premesso, la società appellante ha contestato la sentenza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla in parte qua gli atti impugnati (ossia, nella parte in cui l’amministrazione comunale ha respinto l’istanza presentata anche con riguardo alla realizzazione del parcheggio stagionale). Compensa le spese del doppio grado di giudizio.